Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
1° Suppl. Ordinario al n. 25 - 20 giugno 2003
L.R. 18 Giugno 2003 n. 8
Articolo 6
(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2001, n.12 - Norme per
l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio
della pesca nelle acque della Regione Lombardia)
1-bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n.230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esrcitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma3, della presente legge.