Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Ordinario al n. 25 - 20 giugno 2003

L.R. 18 Giugno 2003 n. 8

Articolo 6
(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2001, n.12 - Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)

  1. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n.12 - Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia - è apportata la seguente modifica:
    1. dopo il comma 1 dell'articolo 16 è inserito il seguente:

    1-bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n.230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esrcitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma3, della presente legge.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 della L.R. 12/2001, come inserito dal comma 1, si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma 3, della L.R. 12/2001.

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