REGIONE PIEMONTE

MISURE MINIME E PERIODI DI DIVIETO

L.R. 18-2-1981 n. 7

Art. 16. Periodo di divieto e misure

SPECIE

PERIODO DI CHIUSURA

MISURA MINIMA

Alborella (con le reti)

15 maggio

15 giugno

 
Anguilla    

30

Barbo

1° giugno

30 giugno

 
Carpa

1° giugno

30 giugno

25

Cavedano (con le reti)

1° giugno

30 giugno

 
Coregone

15 dicembre

15 gennaio

28

Luccio

15 febbraio

15 marzo

30

Persico Reale

25 aprile

31 maggio

18

Persico Trota

25 aprile

31 maggio

18

Temolo

15 gennaio

30 aprile

28

Tinca

1° giugno

30 giugno

20

Trota di lago

15 ottobre

31 gennaio

30

Trota Fario

Tramonto della

1ª Dom. Ott.

Alba dell'ult. Dom. Feb.

20

Trota Iridea

Tramonto della

1ª Dom. Ott.

Alba dell'ult. Dom. Feb.

18

Trta Marmorata

Tramonto della

1ª Dom. Ott.

Alba dell'ult. Dom. Feb.

35

Salmerino

Tramonto della

1ª Dom. Ott.

Alba dell'ult. Dom. Feb.

20

Nota Bene:

  1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora prima del tramonto
  2. In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di 10 capi complessivi di salmonidi e timallidi e non più di 5 Kg di pesci di altre specie.

 

PESCA NOTTURNA DELL'ANGUILLA
D.P.G.R. 25 febbraio 1983, n. 1861

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1861 del 25 febbraio 1983 in attuazione del 4° comma dell'Art. 16 della Legge Regionale, è stato disciplinato l'esercizio della pesca notturna dell'anguilla.
Tale disposizione si è resa necessaria al fine di agevolare la cattura di tale specie e in relazione al fatto che essa si alimenta prevalentemente di notte.
La pesca è consentita durante le ore notturne nelle acque della Regione classificate principali e secondarie; è invece vietata nelle acque montane di particolare pregio.
Tale pesca può essere esercitata con gli attrezzi e le modalità seguenti:

 

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