Disposizione Decreto n°33 del 08/04/2004
Oggetto Modalità di pesca nel Lago di Ghirla.

. Prot. n. 99.99 / 49282 / 17580.G

L'ASSESSORE

- Premesso che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 28.03.1989 questo Ente provvedeva
all'acquisto del Diritto Esclusivo di Pesca insistente sui laghi di Ganna e Ghirla;

- Vista la L.R. n. 11 del 04.07.1998 che in materia di riordino delle competenze regionali e conferimento di
funzioni in materia di agricoltura, all'art. 4 trasferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti,
tra l'altro, la caccia e la pesca, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo e la gestione delle
autorizzazioni;

- Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003, "Attuazione della L.R. n. 12 del 30 luglio 2001,
norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione
Lombardia" ;

- Acquisito il parere favorevole della Consulta della Pesca Provinciale in data 18.02.2004;

- Premesso altresì che con relazione del 26.03.2004, il Consulente faunistico dell'Ente, formalizzava le
modalità di pesca e i conseguenti provvedimenti in materia di tutela della fauna ittica nel lago di Ghirla;

- Ritenuto, nelle more dell'approvazione del Piano Ittico Provinciale, di consentire tutto l'anno la pesca nel
lago di Ghirla a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca e nel rispetto delle sottoelencate
limitazioni;

D E C R E T A

che la pesca nel lago di Ghirla è permessa tutto l'anno a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di
pesca e come segue:

è consentito l'uso di un massimo di due canne;
non è consentito l'uso del bilancino;
è consentita la detenzione e l'uso della pastura per un massimo di 500 g. costituita esclusivamente da
sfarinati e da loro derivati (es polenta);
è consentita la pesca notturna esclusivamente delle seguenti specie ittiche: anguilla, bottatrice e pesce
gatto;
per quanto riguarda i limiti di cattura giornaliera è consentito:
n. 1 (uno) solo luccio di misura non inferiore a 60 cm con prelievo consentito esclusivamente dal 01 maggio
al 30 settembre;
n. 8 (otto) pesci persici di misura non inferiore a 18 cm;
n. 3 (tre) trote di misura non inferiore a 30 cm.

A V V E R T E

che eventuali violazioni al presente Decreto verranno sanzionate a norma della Legge Regionale n. 12 del
30.07.2001.

Varese, 08 aprile 2004

f.to Bruno Specchiarelli

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