CONVENZIONE ITALO-ELVETICA

 

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA

NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000

(Disposizioni contenute nella convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario)

 

MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA

SPECIE

PERIODO DI CHIUSURA

MISURA MINIMA

NOTE

 

DAL

AL

   
Agone

15 Maggio

15 Giugno

20

Divieto di pesca per DDT
Alborella

25 Maggio

15 Giugno

  Divieto di pesca per DDT (B)
Anguilla

Nessuno

40

 
Barbo

15 maggio

15 Giugno

   
Carpa

1° Giugno

30 Giugno

30

 
Coregone Bondella

15 Novembre

24 Gennaio

25

Divieto di pesca per DDT di tutti i coregonidi
Coregone Lavarello

15 Novembre

24 Gennaio

30

Coregone Sp.

15 Novembre

24 Gennaio

30

Gambero       Divieto di pesca del gambero di fiume autoctono. (C)
Luccio

15 Marzo

30 Aprile

40

 
Luccioperca

1° Aprile

31 maggio

40

 
Persico Reale

15 Aprile

15 Giugno

16

25 capi giornalieri
Persico Trota

1° Maggio

30 Giugno

20

 
Pigo

1° Maggio

31 Maggio

   
Salmerino

15 Novembre

24 Gennaio

25

 
Scardola       Divieto di pesca per DDT
Tinca

1° Giugno

30 Giugno

25

 
Trota di lago

26 Settembre

20 Dicembre

30

 

(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

(B) La pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie "Cattura di pesci da esca" (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e "Canna" (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A.

(C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.

ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA

ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 2 del R.d.A.)

  Nome o Tipo Altri nomi Specie ittiche Maglia minima Lunghezza minima Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
7. Attrezzi della categoria (CATTURA DI PESCI DA ESCA" (7)  
7.1 Bilancino Bilancin Pesce da esca 6-8 mm lato massimo mt 1,0 Proibito durante il divieto dell'alborella

Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione

Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole

Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.

7.2 Nassetta Nassetta Pesce da esca 6-8 mm Altezza massima cm 50

Diametro massimo cm 25

 
7.3 Bottiglia Bottiglia Pesce da esca      

7. Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartenano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

8. Attrezzi della categoria "Guadino"  
8.1 Guadino Guada, Guadin       Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti.
9. Attrezzi della categoria "Tirlindana"  
9.1 Tirlindana Molagna o Macchina Trota Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota
9.2 Tirlindana Tirlindana Salmerino Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del salmerino
9.3 Tirlindana Tirlindana Luccio Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del luccio
9.4 Tirlindana Tirlindana Pesce Persico Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico
9.5 Tirlindana Tirlindana Agone Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre
9.6 Cavedanera Cane Cavedano - Trota Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50

9. Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero complessivo di esche è aumentato a sei.

10. Attrezzi della categoria "CANNA"  
10.1 Canna con o senza mulinello Con non più di 10 ami o simili E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo
10.2 Lanzettera Lanzetera Alborella Con 30 lanzette al massimo Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione

Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1° Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 1 Gennaio 2000

 

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA

NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000

(Disposizioni contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario)

 

MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA

SPECIE

PERIODO DI CHIUSURA

MISURA MINIMA

NOTE

 

DAL

AL

   
Agone

15 Maggio

15 Giugno

20

 
Alborella

25 Maggio

15 Giugno

   
Anguilla

Nessuno

40

 
Barbo

15 maggio

15 Giugno

   
Carpa

1° Giugno

30 Giugno

30

 
Coregone Bondella

15 Novembre

24 Gennaio

25

5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerino e coregoni) (B)
Coregone Lavarello

15 Novembre

24 Gennaio

30

Coregone Sp.

15 Novembre

24 Gennaio

30

Gambero       Divieto di pesca del Gambero di fiume autoctono (C)
Luccio

15 Marzo

30 Aprile

45

1 capo al giorno complessivo (B)
Luccioperca

1° Aprile

31 Maggio

40

10 capi al giorno complessivi (B)
Persico Reale

1° Aprile

31 Maggio

18

25 capi al giorno complessivi (B)
Persico Trota

1° Maggio

30 Giugno

20

5 capi al giorno complessivi (B)
Pigo

1° Maggio

31 Maggio

   
Salmerino

15 Novembre

24 Gennaio

25

 
Scardola

-

-

   
Tinca

1° Giugno

30 Giugno

25

 
Trota di lago

26 Settembre

20 Dicembre

30

5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerino e coregoni) (B)

(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

(B) Limitazione valida esclusivamente nelle acque lacustri comprese nel territorio della provincia di Como

(C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.

ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA

ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 4 del R.d.A.)

  Nome o Tipo Altri nomi Specie ittiche Maglia minima Lunghezza minima Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
8. Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (6)(7)  
8.1 Bilancino Quadrant Pesce da esca

Gardon

6-8 mm lato massimo mt 1,0 Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione

Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole

Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.

Quest'ultima limitazione non si applica quandol'impiego del bilancino è volto esclusivamente alla cattura del gardon

8.2 Nassetta Nassetta Pesce da esca 6-8 mm Altezza massima cm 50

Diametro massimo cm 25

 
8.3 Bottiglia Bottiglia Pesce da esca      

(6). Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

(7). Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal caso, i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.

9. Attrezzi della categoria "Guadino"  
9.1 Guadino Guada, Guadin       Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti.
10. Attrezzi della categoria "Tirlindana"  
10.1 Tirlindana Burlon o Tirlindana Trota Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota
10.2 Tirlindana Burlon o Tirlindana Salmerino Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del salmerino
10.3 Tirlindana Burlon o Tirlindana Luccio Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodo di divieto del luccio
10.4 Tirlindana Burlon o Tirlindana Pesce Persico Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico
10.5 Tirlindana Burlon o Tirlindana Agone Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre
10.6 Cavedanera Cane Cavedano - Trota Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per imbarcazione, applicate ad un unico attrezzo Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50

(8). Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la Cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.

11. Attrezzi della categoria "CANNA"  
11.1 Canna con o senza mulinello Con non più di 10 ami o simili E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo
11.2 Lanzettera Lanzetera Alborella Con 30 lanzette al massimo Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione

Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1° Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 1 Gennaio 2000

 

 

 

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA

Ordinanza 07/97

REGOLAMENTO DI PESCA SUL FIUME TRESA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione per la pesca nelle acque italo svizzere nella seduta ordinaria di Berna del 4/6/97, visto il parere espresso nella riunione di Varese del 2416197 dalla Provincia di Varese e dalle Associazioni di pesca italiane e svizzere, preso atto del parere favorevole della Sottocommissione tecnica nella seduta del 4/12/97 a Pallanza, ai sensi degli articoli 4 ed 8 della Convenzione e di comune accordo con il Commissario svizzero,

dispone, a partire dal 1° gennaio 1998,

I. I’abrogazione delle "Disposizioni per il Fiume Tresa" dettate al Titolo 4’ del Regolamento d’Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

2. I’entrata in vigore, in pari data, del nuovo "Regolamento di pesca sul Fiume Tresa", qui di seguito riportato, che sostituisce integralmente il precedente Titolo 4 del Regolamento d’Applicazione.

Regolamento di pesca sul Fiume Tresa

Art. 1 - Vocazionalità

Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell’andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi, soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove, peraltro, un consistente tratto del fiume e aperto all’interscambio delle specie ittiche sia con il Lago Maggiore che col Torrente Margorabbia.

Art. 2 - Periodi di divieto

La pesca e consentita durante tutto l’anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche. Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore.

Art. 3 - Inizio e fine dei divieti

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.

Art. 4 - Attrezzi di pesca consentiti

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca e consentita esclusivamente con l’utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

Art.5 - Modalità di pesca vietate

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato: – l’impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo; – ogni forma di pasturazione.

Art. 6 - Catture massime giornaliere

Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus ("gardon"). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7 - Pesca notturna

La pesca notturna e consentita soltanto per anguilla e bottatrice, esclusivamente nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8 - Misure minime

Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

persico trota cm 20 anguilla cm 40
luccio cm 45 barbo cm 20
coregone cm 30 carpa cm 30
trota cm 22 luccioperca cm 40
persico cm 18 pigo cm 20
salmerino cm 25 tinca cm 25

 

Art. 9- Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolarnento di Applicazione del 1° settembre 1992 e successive modificazioni, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1° settembre 1996.

 

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