CONVENZIONE ITALO-ELVETICA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA
NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000
(Disposizioni contenute nella convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario)
MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA
SPECIE |
PERIODO DI CHIUSURA |
MISURA MINIMA |
NOTE |
|
DAL |
AL |
|||
| Agone | 15 Maggio |
15 Giugno |
20 |
Divieto di pesca per DDT |
| Alborella | 25 Maggio |
15 Giugno |
Divieto di pesca per DDT (B) | |
| Anguilla | Nessuno |
40 |
||
| Barbo | 15 maggio |
15 Giugno |
||
| Carpa | 1° Giugno |
30 Giugno |
30 |
|
| Coregone Bondella | 15 Novembre |
24 Gennaio |
25 |
Divieto di pesca per DDT di tutti i coregonidi |
| Coregone Lavarello | 15 Novembre |
24 Gennaio |
30 |
|
| Coregone Sp. | 15 Novembre |
24 Gennaio |
30 |
|
| Gambero | Divieto di pesca del gambero di fiume autoctono. (C) | |||
| Luccio | 15 Marzo |
30 Aprile |
40 |
|
| Luccioperca | 1° Aprile |
31 maggio |
40 |
|
| Persico Reale | 15 Aprile |
15 Giugno |
16 |
25 capi giornalieri |
| Persico Trota | 1° Maggio |
30 Giugno |
20 |
|
| Pigo | 1° Maggio |
31 Maggio |
||
| Salmerino | 15 Novembre |
24 Gennaio |
25 |
|
| Scardola | Divieto di pesca per DDT | |||
| Tinca | 1° Giugno |
30 Giugno |
25 |
|
| Trota di lago | 26 Settembre |
20 Dicembre |
30 |
|
(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
(B) La pesca dell'alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie "Cattura di pesci da esca" (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e "Canna" (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A.
(C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.
ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA
ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 2 del R.d.A.)
| Nome o Tipo | Altri nomi | Specie ittiche | Maglia minima | Lunghezza minima | Limitazioni stagionali e locali o di altra natura | |
| 7. | Attrezzi della categoria (CATTURA DI PESCI DA ESCA" (7) | |||||
| 7.1 | Bilancino | Bilancin | Pesce da esca | 6-8 mm | lato massimo mt 1,0 | Proibito
durante il divieto dell'alborella Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. |
| 7.2 | Nassetta | Nassetta | Pesce da esca | 6-8 mm | Altezza
massima cm 50 Diametro massimo cm 25 |
|
| 7.3 | Bottiglia | Bottiglia | Pesce da esca | |||
7. Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartenano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
| 8. | Attrezzi della categoria "Guadino" | |||||
| 8.1 | Guadino | Guada, Guadin | Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti. | |||
| 9. | Attrezzi della categoria "Tirlindana" | ||||
| 9.1 | Tirlindana | Molagna o Macchina | Trota | Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto della trota |
| 9.2 | Tirlindana | Tirlindana | Salmerino | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto del salmerino |
| 9.3 | Tirlindana | Tirlindana | Luccio | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto del luccio |
| 9.4 | Tirlindana | Tirlindana | Pesce Persico | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico |
| 9.5 | Tirlindana | Tirlindana | Agone | Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo | E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre |
| 9.6 | Cavedanera | Cane | Cavedano - Trota | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50 |
9. Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero complessivo di esche è aumentato a sei.
| 10. | Attrezzi della categoria "CANNA" | ||||
| 10.1 | Canna con o senza mulinello | Con non più di 10 ami o simili | E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo | ||
| 10.2 | Lanzettera | Lanzetera | Alborella | Con 30 lanzette al massimo | Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione |
Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1° Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.
Verbania, 1 Gennaio 2000
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA
NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (LICENZA TIPO "B") NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000
(Disposizioni contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, nel Regolamento di Applicazione e nelle Ordinanze del Commissario Italiano. Le eventuali variazioni dell'attuale disciplina di pesca non professionale saranno tempestivamente segnalate con Ordinanze del commissario)
MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA
SPECIE |
PERIODO DI CHIUSURA |
MISURA MINIMA |
NOTE |
|
DAL |
AL |
|||
| Agone | 15 Maggio |
15 Giugno |
20 |
|
| Alborella | 25 Maggio |
15 Giugno |
||
| Anguilla | Nessuno |
40 |
||
| Barbo | 15 maggio |
15 Giugno |
||
| Carpa | 1° Giugno |
30 Giugno |
30 |
|
| Coregone Bondella | 15 Novembre |
24 Gennaio |
25 |
5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerino e coregoni) (B) |
| Coregone Lavarello | 15 Novembre |
24 Gennaio |
30 |
|
| Coregone Sp. | 15 Novembre |
24 Gennaio |
30 |
|
| Gambero | Divieto di pesca del Gambero di fiume autoctono (C) | |||
| Luccio | 15 Marzo |
30 Aprile |
45 |
1 capo al giorno complessivo (B) |
| Luccioperca | 1° Aprile |
31 Maggio |
40 |
10 capi al giorno complessivi (B) |
| Persico Reale | 1° Aprile |
31 Maggio |
18 |
25 capi al giorno complessivi (B) |
| Persico Trota | 1° Maggio |
30 Giugno |
20 |
5 capi al giorno complessivi (B) |
| Pigo | 1° Maggio |
31 Maggio |
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| Salmerino | 15 Novembre |
24 Gennaio |
25 |
|
| Scardola | - |
- |
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| Tinca | 1° Giugno |
30 Giugno |
25 |
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| Trota di lago | 26 Settembre |
20 Dicembre |
30 |
5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerino e coregoni) (B) |
(A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.
(B) Limitazione valida esclusivamente nelle acque lacustri comprese nel territorio della provincia di Como
(C) E' consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano (Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi.
ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITÀ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA
ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA DILETTANTISTICA (estratto da Tab. 4 del R.d.A.)
| Nome o Tipo | Altri nomi | Specie ittiche | Maglia minima | Lunghezza minima | Limitazioni stagionali e locali o di altra natura | |
| 8. | Attrezzi della categoria "CATTURA DI PESCI DA ESCA" (6)(7) | |||||
| 8.1 | Bilancino | Quadrant | Pesce
da esca Gardon |
6-8 mm | lato massimo mt 1,0 | Proibito
l'uso radendo il fondo e a traino dall'imbarcazione Proibito sia da riva che da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. Quest'ultima limitazione non si applica quandol'impiego del bilancino è volto esclusivamente alla cattura del gardon |
| 8.2 | Nassetta | Nassetta | Pesce da esca | 6-8 mm | Altezza
massima cm 50 Diametro massimo cm 25 |
|
| 8.3 | Bottiglia | Bottiglia | Pesce da esca | |||
(6). Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura di "pesce bianco" da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
(7). Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon al fine di contenerne la presenza. In tal caso, i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.
| 9. | Attrezzi della categoria "Guadino" | |||||
| 9.1 | Guadino | Guada, Guadin | Da usare solo per estrarre dall'acqua il poesce già catturato con attrezzi consentiti. | |||
| 10. | Attrezzi della categoria "Tirlindana" | ||||
| 10.1 | Tirlindana | Burlon o Tirlindana | Trota | Con un massimo di 20 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto della trota |
| 10.2 | Tirlindana | Burlon o Tirlindana | Salmerino | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto del salmerino |
| 10.3 | Tirlindana | Burlon o Tirlindana | Luccio | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto del luccio |
| 10.4 | Tirlindana | Burlon o Tirlindana | Pesce Persico | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo | Proibita durante il periodi di divieto del pesce persico |
| 10.5 | Tirlindana | Burlon o Tirlindana | Agone | Con un massimo di 8 ami o moschette per attrezzo | E' consentito esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre |
| 10.6 | Cavedanera | Cane | Cavedano - Trota | Con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per imbarcazione, applicate ad un unico attrezzo | Proibita durante il periodo di divieto della trota. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore a mt 50 |
(8). Attrezzi proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la Cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.
| 11. | Attrezzi della categoria "CANNA" | ||||
| 11.1 | Canna con o senza mulinello | Con non più di 10 ami o simili | E' consentito l'uso di non piùà di 2 canne, con o senza mulinello, per pescatore. E' proibito l'uso da imbarcazione da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell'alborella, né è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo | ||
| 11.2 | Lanzettera | Lanzetera | Alborella | Con 30 lanzette al massimo | Proibita durante il periodo di divieto dell'alborella. Proibita da un'ora dopo il tramonto del sola ad un'ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione |
Per le disposizioni non specificatamente indicate nel presente comunicato, si rimanda alle norme dettate dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/1988 n.530 e dal "Regolamento di applicazione della Convenzione" del 1° Gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.
Verbania, 1 Gennaio 2000
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA
Ordinanza 07/97
REGOLAMENTO DI PESCA SUL FIUME TRESA
Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,
sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione per la pesca nelle acque italo svizzere nella seduta ordinaria di Berna del 4/6/97, visto il parere espresso nella riunione di Varese del 2416197 dalla Provincia di Varese e dalle Associazioni di pesca italiane e svizzere, preso atto del parere favorevole della Sottocommissione tecnica nella seduta del 4/12/97 a Pallanza, ai sensi degli articoli 4 ed 8 della Convenzione e di comune accordo con il Commissario svizzero,
dispone, a partire dal 1° gennaio 1998,
I. Iabrogazione delle "Disposizioni per il Fiume Tresa" dettate al Titolo 4 del Regolamento dApplicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. Ientrata in vigore, in pari data, del nuovo "Regolamento di pesca sul Fiume Tresa", qui di seguito riportato, che sostituisce integralmente il precedente Titolo 4 del Regolamento dApplicazione.
Regolamento di pesca sul Fiume Tresa
Art. 1 - Vocazionalità
Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso dacqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dellandamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi, soprattutto a valle dello sbarramento della diga di Creva, dove, peraltro, un consistente tratto del fiume e aperto allinterscambio delle specie ittiche sia con il Lago Maggiore che col Torrente Margorabbia.
Art. 2 - Periodi di divieto
La pesca e consentita durante tutto lanno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche. Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore.
Art. 3 - Inizio e fine dei divieti
I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dellultimo giorno.
Art. 4 - Attrezzi di pesca consentiti
Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca e consentita esclusivamente con lutilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.
Art.5 - Modalità di pesca vietate
Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato: limpiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo; ogni forma di pasturazione.
Art. 6 - Catture massime giornaliere
Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus ("gardon"). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.
Art. 7 - Pesca notturna
La pesca notturna e consentita soltanto per anguilla e bottatrice, esclusivamente nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.
Art. 8 - Misure minime
Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:
| persico trota | cm 20 | anguilla | cm 40 |
| luccio | cm 45 | barbo | cm 20 |
| coregone | cm 30 | carpa | cm 30 |
| trota | cm 22 | luccioperca | cm 40 |
| persico | cm 18 | pigo | cm 20 |
| salmerino | cm 25 | tinca | cm 25 |
Art. 9- Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolarnento di Applicazione del 1° settembre 1992 e successive modificazioni, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1° settembre 1996.