10 Luglio 2003
Regolamento regionale di coordinamento in materia di pesca
Il regolamento determina i
criteri tecnici attraverso i quali assicurare la tutela della
ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate
Tra l'altro fissa:
- le modalità, i limiti, gli
orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale,
subacquea;
- i periodi di divieto per la
pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio;
- le procedure ed i requisiti
per il rilascio delle licenze.
Il regolamento attua l'art. 20
della legge regionale 30/07/2001, n. 12, "Norme per
l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio
della pesca nelle acque della Regione Lombardia" ed è stato
pubblicato il 27/05/2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (estratto dal 1° supplemento ordinario).
Entrerà in vigore il 26/07/2003.
Il regolamento n. 9 del
22/05/2003 determina i criteri tecnici attraverso i quali
assicurare la di tutela della ittiofauna e delle acque dalla
stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche
ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat
dei corsi
Il regolamento attua l'art. 20
della legge regionale 30/07/2001, n. 12, "Norme per
l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio
della pesca nelle acque della Regione Lombardia" ed è stato
pubblicato il 27/05/2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (estratto dal 1° supplemento ordinario).
REGOLAMENTO REGIONALE
"ATTUAZIONE DELLA L.R. 30 LUGLIO 2001
N.12 "NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE
LOMBARDIA"
TITOLO I AMBITO DI
APPLICAZIONE
Art.1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto
allart. 20, comma 3, della l.r. 30 luglio 2001 n.12
"Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e
l'esercizio della pesca nelle acque della Regione
Lombardia", detta norme di coordinamento in materia di
pesca.
2. In particolare disciplina:
- le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca
dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di
pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi
d'acqua situati all'interno di aree di proprietà
privata, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 7,
e 13 della l.r.12/2001;
- la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi
dellart. 7, comma 3, della l.r.12/2001 nonché i
periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona
e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto
dallart.10 della l.r.12/2001;
- la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme
esclusive di pesca, comunque denominate e costituite,
secondo quanto previsto dallart.3 della
l.r.12/2001;
- i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il
rilascio delle stesse, secondo quanto disposto
dallart.16 della l.r.12/2001.
TITOLO II MODALITÀ E DISPOSIZIONI
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I PESCA
DILETTANTISTICA.
Art.2 (Periodi di divieto di pesca)
- La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei
seguenti periodi:
- Trote autoctone (Salmo trutta) e salmerino
alpino (Salvelinus alpinus):
- nelle acque fluviali: dalla prima domenica di
ottobre all'ultima domenica di febbraio;
- nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20
gennaio;
- Carpione (Salmo carpio): dal 15 novembre al 31
gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
- Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus
macrophthalmus)): dal 1° dicembre al 15 gennaio;
- Temolo (Thymallus thymallus): dal 15 dicembre al 30
aprile;
- Pesce persico (Perca fluviatilis): dal 5 aprile al 20
maggio;
- Luccio (Esox lucius): dal 20 febbraio al 31 marzo;
- Tinca (Tinca tinca): dal 20 maggio al 20 giugno;
- Pigo (Rutilus pigus): dal 20 aprile al 20 maggio;
- Agone (Alosa fallax): dal 15 maggio al 15 giugno;
- Barbo (Barbus plebejus): dal 20 maggio al 20 giugno.
Con DPG n. 273 del 22/07/2003, il presente articolo è
stato così integrato:
- Persico trota: dal 1° maggio al 15 giugno
- Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno
- Alborella: dal 15 maggio al 15 giugno
- I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da
un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano
un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
- La Provincia, per particolari esigenze locali, può
traslare o ampliare, sentita la consulta pesca
provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al
comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie
ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie
alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle
comunità indigene di cui all'art.8, comma 3, lett. c)
della l.r. 12/2001.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca
e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi
di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui
l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno
squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può
ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca
mirate che aumentino le possibilità di cattura.
Art. 3 (Misure minime e quantità di
cattura)
- È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui
lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:
- Trota fario (Salmo trutta fario) e
Trota lacustre (Salmo trutta lacustris):
- nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
- nelle restanti acque: centimetri 22;
- Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus):
centimetri 40;
- Carpione (Salmo carpio): centimetri 30;
- Coregoni (Coregonus lavaretus e Coregonus
macrophthalmus): centimetri 30;
- Salmerino alpino (Salvelinus alpinus):
centimetri 22;
- Temolo (Thymallus thymallus): centimetri 35;
- Pesce persico (Perca fluviatilis): centimetri
16;
- Luccio (Esox lucius): centimetri 40;
- Tinca (Tinca tinca): centimetri 25;
- Barbo (Barbus plebejus): centimetri 18;
- Anguilla (Anguilla anguilla): centimetri 30;
- Pigo (Rutilus pigus): centimetri 18;
- Agone (Alosa fallax): centimetri 15;
Con DPG n. 273 del 22/07/2003, il presente articolo è
stato così integrato:
- trota Iridea: centimetri 18
- Persico Trota: centimetri 22
- Carpa: Centimetri 30
- Cavedano: centimetri 15
- Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso
all'estremità della pinna caudale.
- Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non
può catturare e detenere più di:
- 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le
specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite
tassativo di:
- 1 capo di trota marmorata
- 2 capi di temolo
- 3 capi di carpione
- 2 capi di luccio;
5 kg. complessivi di pesce,
comprese le specie di cui alle lettere precedenti.
- I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in
occasione di gare e manifestazioni di pesca.
- Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può
essere superato nel caso di cattura di un ultimo
esemplare di grosse dimensioni.
- Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura
inferiore a quella consentita deve essere immediatamente
liberato vivo e senza arrecargli danno.
- La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di
pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca
può, sentita la consulta provinciale della pesca,
introdurre limiti di cattura più restrittivi, o
aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero
introdurre ulteriori misure minime per altre specie
ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie
alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del
popolamento ittico, di cui allart. 8, comma 3,
lett. c) della l.r. 12/2001. Tali limiti devono essere
portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che
garantiscano la massima diffusione.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca
e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì diminuire o eliminare le misure
minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici
determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo
o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio
del popolamento ittico, ricorrendo anche
all'intensificazione delle forme di prelievo.
- I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie
alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del
popolamento ittico annoverate allart. 8, comma 3,
lett. c) della l.r. 12/2001. Gli esemplari catturati,
appartenenti alle suddette specie, non possono essere di
nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere
soppressi.
- Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal
comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di
pesca.
Art. 4 (Pesca nelle acque
classificate di tipo B)
- Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi
dellart. 7 della l.r.12/2001, è vietato
lesercizio della pesca per ogni specie ittica
durante il periodo compreso tra unora dopo il
tramonto della prima domenica di ottobre ed unora
prima dellalba dellultima domenica di
febbraio.
- Nelle acque in cui è presente una consistente
popolazione di temolo ovvero nelle acque di scarso pregio
ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche
di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province,
su parere conforme della struttura regionale competente,
possono consentire forme specifiche di pesca anche nel
periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e
lultima domenica di febbraio.
- La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata
solo da unora prima dellalba ad unora
dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca,
con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche
naturali o artificiali. E ammesso lutilizzo
di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di
tipo B è vietato:
- utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
- pasturare in qualsiasi forma;
- pescare dai ponti.
- Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca
possono essere attuate dalle Province, sentita la
consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare
la fauna ittica di maggior pregio.
Art. 5 (Misure di tutela degli
storioni autoctoni)
- Ai sensi dellart. 8 del DPR 357/97 è vietata la
cattura delle specie Acipenser sturio e Acipenser
naccarii ad ogni stadio di sviluppo.
- Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore
che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle
predette specie è tenuto al loro immediato rilascio
nonché alla segnalazione alla Provincia competente per
territorio, che provvederà a darne comunicazione alla
Regione.
Art. 6 (Posto di pesca)
- Il posto di pesca spetta al primo occupante.
- Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha
diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti
si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri
dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a
tergo.
Art. 7 (Orari)
- La pesca dilettantistica è sempre vietata da unora
dopo il tramonto a unora prima dellalba,
salve le eventuali deroghe concesse dalle Province,
sentite le rispettive consulte, in funzione di
particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
Con DPG n. 273 del 22/07/2003, il presente articolo è
stato così integrato:
la pesca dilettantistica notturna è prorogata came da
delibera di giunta provinciale n. 2946 del 02/08/1983 che
consente nel lago di Varese, lago di Monate, lago di
Comabbio, fiume Ticino, la pesca dilettantistica notturna per
tutto l'anno con un massimo di due canne con o senza
mulinello, dell'anguilla, della bottatrice e della tinca.
Art. 8 (Mezzi di pesca)
- La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo
A e C, ai sensi dellart.7 della l.r.12/2001, è
consentita con i seguenti mezzi:
- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di
5 ami o altre esche singole artificiali o
naturali;
- tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o
esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo
nei bacini lacuali;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m.1,5
montata su palo di manovra;
- un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno
spazio operativo comunque non superiore ai dieci
metri.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della
pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca
da natante; durante lesercizio della pesca da
natante non è consentito luso
dellecoscandaglio.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della
pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di
pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di
salvaguardia del patrimonio ittico.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della
pesca, può altresì consentire luso di attrezzi
tradizionali non compresi nellelenco di cui al
comma 1.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca
e su parere conforme della struttura regionale
competente, può altresì consentire la pesca delle
specie ittiche alloctone ritenute dannose per
l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito
elenco previsto allart.8, comma 3, lett c) della
l.r.12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi
nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e
ai limiti di peso.
- In occasione di interventi programmati per il controllo
delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle
Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie
dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di
zona di cui allart.10.
- E vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in
acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese
le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli
attrezzi di pesca.
Art. 9 (Pesca a mosca nelle zone
individuate dai piani provinciali)
- La pesca a mosca nei tratti riservati di cui
allart.8, comma 6, lett. m) della l.r.12/2001 viene
così esercitata :
- canna singola, con o senza mulinello per sistema a
mosca con coda di topo;
- amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione
schiacciato;
- uso massimo di tre mosche artificiali.
- Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare
il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al
fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna
ittica.
- Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a
limitazioni particolari, quali ad esempio la misura
minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del
pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce
precedentemente pescato in altri luoghi.
Art. 10 (Pesca subacquea)
- La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle
acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui
allart. 8, comma 6, lett. l), della l.r. n. 12/2001
solo in apnea, dallalba al tramonto, con fucile non
provvisto di carica esplosiva e senza lausilio di
fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve
inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle
vigenti leggi in materia di navigazione delle acque
interne e di sicurezza in mare. Nella fase di
avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca
subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.
CAPO II PESCA PROFESSIONALE
Art. 11 (Modalità di esercizio
della pesca professionale)
- Lesercizio della pesca professionale è subordinato
al rilascio della licenza di tipo A di cui
allart.18; il rilascio delle licenze di tipo A è
effettuato nel rispetto della L.13 marzo 1958 n.250
"Previdenze a favore dei pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne".
- La Provincia comunica alla commissione provinciale di cui
allart.3 della L.250/58 ogni evento modificativo
inerente le licenze di tipo A rilasciate
- La Provincia individua gli attrezzi per la pesca
professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo
nel rispetto dei seguenti criteri:
- è vietato l'uso delle reti a strascico;
- le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia
da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia
delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche
oggetto di pesca;
- ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di
gavitello riportante la sigla della Provincia di
residenza del pescatore e il relativo numero
identificativo;
- la misurazione dellampiezza delle maglie delle
reti deve essere effettuata a rete bagnata e non
dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici
nodi consecutivi;
- i periodi di divieto di cui allart. 2 e le
misure minime di cui allart. 3 si applicano
anche alla pesca professionale. Le Province possono
prevedere deroghe in relazione allutilizzo di
attrezzi che non consentono di liberare il pesce in
condizioni vitali.
- Le Province consentono l'attività di pesca professionale
nelle acque all'uopo classificate, supportandola con una
gestione che assicuri sia lequilibrio del
popolamento ittico, sia la valorizzazione e
lincremento della risorsa ittica dinteresse
alieutico ed economico.
- La Provincia può prevedere sistemi di controllo sul
pescato giornaliero, per le specie maggiormente
rappresentative o di maggior interesse per la pesca
professionale, al fine di provvedere con interventi
mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel
rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento
ittico.
CAPO III FORME ESCLUSIVE DI PESCA
Art. 12 (Forme esclusive di pesca)
- Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di
forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite
hanno lobbligo di trasmettere, direttamente o
tramite persona espressamente delegata, alla Provincia
competente per territorio:
- il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui
al comma 3 dellart. 3 della l.r. n. 12/2001.
Tali opere possono consistere in immissioni di pesce,
interventi di miglioramento ambientale, azioni per il
contenimento di specie ittiche dannose e
quantaltro possa servire a migliorare la
pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la
fauna ittica vive;
- le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione
della pesca nelle acque interessate dal diritto di
esclusiva, qualora siano previste nel programma, di
cui al comma 3 dellart. 3 della l.r. n.
12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella
legge regionale n. 12/2001 ed al presente
regolamento;
- linformazione sul sistema di vigilanza
adottato;
- le notizie sul pescato dellanno precedente.
- Le Amministrazioni provinciali verificano la
compatibilità dei programmi pervenuti con le
disposizioni della l.r. n. 12/2001, con i contenuti del
piano ittico regionale e con quelli della pianificazione
provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con
provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati,
approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni
o integrazioni migliorative.Trascorso il termine indicato
senza che la Provincia abbia comunicato
lapprovazione, il programma è da intendersi
approvato senza prescrizioni.
- Lesecuzione dei programmi approvati dalla Provincia
costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei
concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di
pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli,
alla Provincia è data comunicazione della realizzazione
delle opere ittiogeniche previste nei programmi con un
preavviso non inferiore a 10 giorni antecedenti alla data
di inizio dei lavori.
TITOLO III GARE DI PESCA
, CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME FINALI
CAPO I GARE DI PESCA
Art. 13 (Gare e manifestazioni di
pesca)
- Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque
individuate dalle carte ittiche provinciali, ad
esclusione di quelle in disponibilità privata, possono
essere organizzate dalla Regione, dalle Province e dalle
associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme
restando le attribuzioni del CONI.
- La Provincia, sentita la consulta provinciale della
pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed
autorizza lo svolgimento delle gare e delle
manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive
fissate dalla Regione.
- Le Province possono autorizzare deroghe alle misure
minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle
acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria le
reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il
pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute
dannose.
- Le Province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di
pesca possono avvalersi della collaborazione delle
associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi
dellart.6 della l.r.12/2001.
- La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali,
può autorizzare per la sola durata della manifestazione
il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a
trattenere il pesce alluopo immesso.
CAPO II CENTRI PRIVATI DI
PESCA
Art. 14 (Centri Privati di Pesca
CPP)
- Le disposizioni del presente Capo si applicano ai
laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in
disponibilità privata, ma comunicanti con acque
pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti
l'attività di pesca, anche a pagamento.
- I bacini di cui al comma 1 assumono la denominazione di
Centri privati di pesca (CPP), a seguito
dellautorizzazione di cui allart.16
- La pesca all'interno del CPP può essere esercitata in
deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8 la
deroga è concessa dalla Provincia con
lautorizzazione di cui allart.16 solo laddove
sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai
fini dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna
dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce
pescato nei CPP deve essere asportato morto.
- Limmissione a scopo di pesca nei CPP è soggetta
allautorizzazione di cui allart.16.
- Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia
autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e
limmissione di ittiofauna a scopo di pesca è
disciplinato dalla l.r.12/2001.
- L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca
in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati
ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione
provinciale.
Art.15 (Domanda di autorizzazione)
- La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da
parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo
attestante la disponibilità delle acque di cui
allart.14, alla Provincia competente e deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
- atti comprovanti la disponibilità privata delle
acque interessate;
- planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000
del corpo idrico per il quale si richiede
l'autorizzazione a CPP;
- elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla
data di presentazione della domanda anche a seguito
di immissioni già effettuate;
- elenco delle specie ittiche delle quali si prevede
l'immissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente
l'assunzione di responsabilità del richiedente per
quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della
sicurezza dei fruitori;
- dichiarazione di accettazione dell'obbligo di
consentire ispezioni e controlli da parte della
Provincia competente per territorio.
- Le Province possono richiedere, entro 60 giorni,
documentazione integrativa a corredo delle domande di
autorizzazione.
Art.16 (Rilascio
dell'autorizzazione)
- L'autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla Provincia
entro 120 giorni dalla data di presentazione della
domanda con le seguenti prescrizioni:
- l'elenco delle specie ittiche che possono essere
oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP,
nonché le eventuali prescrizioni relative alle
modalità delle immissioni stesse;
- le caratteristiche delle opere eventualmente
necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai
fini del passaggio della fauna ittica, con il
reticolo idrografico esterno;
- l'eventuale concessione del regime di deroga di cui
all'art.14 comma 3, con la conseguente necessità per
il titolare del CPP di provvedere che chiunque,
munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente
dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione
attestante la provenienza del pesce rilasciata dal
gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche
sotto forma di permesso giornaliero di accesso;
- eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero
opportune.
- L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere
modificata dufficio su iniziativa della Provincia o
su richiesta del titolare.
- Le autorizzazioni in vigore allentrata in vigore
del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.
- In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari
implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP,
devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il
contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo
idrografico esterno.
Art.17 (Immissioni e vigilanza)
- L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme
autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di
pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia
competente.
- Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di
immissione di pesca nei CPP:
A - specie ittiche autoctone:
1 Storione comune (Acipenser sturio)
2 Storione cobice (Acipenser naccarii)
3 Storione ladano (Huso huso)
4 Cheppia (Alosa fallax nilotica)
5 Agone (Alosa fallax lacustris)
6 Trota fario (Salmo trutta fario)
7 Trota lacustre (Salmo trutta lacustris)
8 Trota marmorata o Padan (Salmo trutta marmoratus)
9 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus)
10 Temolo (Thymallus thymallus)
11 Luccio (Esox lucius)
12 Triotto (Rutilus rubilio)
13 Pigo (Rutilus pigus)
14 Cavedano (Leuciscus cephalus)
15 Vairone (Leuciscus souffia muticellus)
16 Sanguinerola (Phoxinus phoxinus)
17 Tinca (Tinca tinca)
18 Scardola (Scardinius erythrophthalmus)
19 Alborella (Alburnus alburnus alborella)
20 Lasca (Chondrostoma genei)
21 Savetta (Chondrostoma soetta)
22 Gobione (Gobio gobio)
23 Barbo comune (Barbus plebejus)
24 Barbo canino (Barbus meridionalis)
25 Cobite (Cobitis taenia)
26 Cobite mascherato (Sabanejewia larvata)
27 Anguilla (Anguilla anguilla)
28 Bottatrice (Lota lota)
29 Spinarello (Gasterosteus aculeatus)
30 Persico reale (Perca fluviatilis)
31 Cagnetta (Salaria fluviatilis)
32 Ghiozzo padano (Padogobius martensii)
33 Scazzone (Cottus gobio)
B - specie ittiche alloctone:
- Lavarello (Coregonus lavaretus)
- Bondella (Coregonus macrophthalmus)
- Lucioperca (Stizostedion lucioperca)
- Persico trota (Micropterus salmoides)
- Gambusia (Gambusia affinis)
- Pesce gatto (Ictalurus melas)
- Carpa (Cyprinus carpio var. specularis)
- Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus)
- Carpa testa grossa (Hypophtalmichthys molitrix)
- Carpa argentata (Hypophthalmichthys nobilis)
- Storione bianco americano (Acipenser transmontanus)
- Storione Siberiano (Acipenser baeri)
- Sterleto ( Acipenser ruthenus)
- Trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
- Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis)
- Le Province, in base alle proprie Carte delle Vocazioni
Ittiche possono disporre, a tutela dell'ittiofauna
presente nelle acque non in disponibilità privata,
particolari limitazioni alle specie ittiche che possono
essere oggetto di immissione.
CAPO III LICENZE DI PESCA
Art. 18 (Licenze)
- Le licenze per la pesca nelle acque interne sono :
- di tipo "A", che autorizza i titolari alla
pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma
3 dell art.11;
- di tipo "B", che autorizza la pesca
dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma
1 dell art.8 per le acque classificate di tipo
A e C , al comma 3 dellart.4 per le acque
classificate di tipo B e all art.10 per la
pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett.
l) comma 6 dell art.8 della l.r.12/2001;
- di tipo "D", per soggetti non residenti sul
territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di
pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo
"B".
- Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui
allart.16, comma 1, della l.r. 12/2001, oltre alle
persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato:
- gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura
durante l'esercizio della loro attività e
nell'ambito degli impianti stessi;
- il personale degli enti pubblici che, a norma delle
vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari
ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai
divieti vigenti;
- i minori di anni tredici che esercitino la pesca in
Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza
mulinello, armata con uno o più ami;
- il personale espressamente autorizzato a catturare
esemplari ittici per le finalità e gli interventi di
cui alle lettere a) e b) del comma 6 dellart.11
della l.r.12/2001.
- La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove
risiede il richiedente .
- Le licenze di tipo "A" e "B" hanno
validità di 10 anni. Allinterno di questo periodo
il pescatore può esercitare la pesca purché abbia
provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse
annuali per lesercizio della pesca nelle acque
interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in
materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha
la validità di tre mesi.
- Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di
concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di
validità, devono essere allegate alla licenza. Le
medesime hanno validità dalla data indicata nella
licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso
giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data
in cui è stato eseguito il versamento.
- Il pagamento della tassa di concessione deve essere
effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza
annuale.
- Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre
presentare ai competenti uffici provinciali :
- domanda per il rilascio della licenza in carta
libera, contenente nome e cognome del richiedente,
anno e luogo di nascita, indirizzo completo di
residenza;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione
regionale;
- fotocopia della carta di identità;
- una fototessera.
- Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il
cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere
numerazione a livello provinciale e riportare le
generalità, la fotografia e lindirizzo di
residenza del titolare. La licenza di tipo D è
costituita dalla ricevuta del versamento della relativa
tassa di concessione regionale.
- Le licenze di pesca già rilasciate in base alle
disposizioni previgenti restano valide fino alla loro
scadenza.
- I cittadini italiani residenti all'estero possono
richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le
modalità e con le condizioni previste per i residenti
nella provincia.
- E istituito un permesso turistico di pesca
dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della
licenza di tipo B, che permette lesercizio della
pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il
permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento
a favore della Provincia dove si esercita la pesca,
effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro
15 e secondo le modalità definita dalla Provincia
stessa.
- Le Province, ai fini della salvaguardia e
dellincremento delle specie ittiche pregiate,
nonché per il controllo della pressione piscatoria
massima consentita, nel garantire lesercizio della
pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti
di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel
quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della
rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una
migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può
essere predisposto anche a validità interprovinciale
previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 19 (Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni
dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia
Data ultimo aggiornamento: 24/03/2004
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