Commissariato
italiano
per la
Convenzione
italo-svizzera
sulla pesca
Prot. 94/04
Verbania Pallanza, 21 giugno 2004
Oggetto: Chiarimenti su divieto di pesca
dellagone
Poiché da più parti e stato
richiesto a questo Commissariato di chiarire la normativa in
merito al divieto di pesca dellagone nelle acque del Lago
Maggiore, al riguardo si ribadisce quanto segue.
- Con ordinanza n. 03/99
del 6 dicembre 1999 - a firma del Commissario italiano
sen. Fausto Del Ponte - e stato confermato il divieto di
pesca a seguito della emergenza DDT, per numerose specie
ittiche - compreso lagone - e la stessa ordinanza
indica le procedure da seguire in caso di catture
accidentali.
- Successivamente, con
ordinanza n. 01/03 del 22.4.2003, il sottoscritto
procedeva a parziale revoca dei divieti di cui sopra,
senza modificare peraltro la normativa in atto per la
pesca degli agoni
- Ciò premesso, si
ritiene che ove il Personale di vigilanza verificasse la
presenza di pescato morto catturato accidentalmente di
specie proibita non si possa automaticamente sanzionare
il pescatore, anche dilettante, poiché
linteressato potrebbe averlo detenuto per poi
consegnarlo allASL per il prescritto smaltimento
finale
- Nel mentre si sottolinea
la progressiva e perdurante riduzione di contenuto di DDT
anche negli agoni (pur mantenendosi al disopra dei
livelli consentiti), si fa presente che nel momento in
cui si andrà ad attivare le pescate di sfoltimento per
un riequilibrio complessivo della popolazione ittica
lacustre si provvederà con apposita ordinanza a
diversamente regolamentare la cattura degli agoni.
- Infine si ricorda che il
periodo di divieto "biologico" di pesca della
specie agone e tuttora stabilito dal Regolamento di
Applicazione della Convenzione italo-svizzera per la
pesca dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 15
giugno di ogni anno.
il Commissario
italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco
Zachera
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