LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30-07-2001
REGIONE LOMBARDIA

NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 31
del 3 agosto 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)


1.	La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle 
acque interne del territorio regionale, è tutelata nell’interesse 
della comunità e della qualità dell’ambiente.

2.	Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la 
Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni 
ambientali e disciplina l’attività piscatoria nel rispetto 
dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento 
naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa 
vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e 
pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.

3.	La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, 
nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al 
ripopolamento delle acque.

4.	La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei 
parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, 
naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica, 
dell’ambiente e la loro tutela anche mediante attività di 
divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni 
culturali, sociali e di solidarietà.

5.	L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è 
disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia 
dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della 
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera 
per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 
1986).


 

 

ARTICOLO 2

(Funzioni amministrative)


1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i 
rapporti con l’Unione europea, lo Stato, la formulazione degli 
indirizzi programmatici in campo ittico, il coordinamento delle 
funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonché quanto previsto 
dalla normativa sul riordino delle competenze regionali e il 
conferimento di funzioni in materia di agricoltura.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla 
presente legge, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque 
di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali 
protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad 
organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse 
interprovinciale vengono esercitate da tutte le province interessate, 
sentita la Regione, al fine di garantire una comune gestione della 
pesca.

4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione 
di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento 
delle finalità del piano ittico provinciale.

5.	In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per 
l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la 
Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta 
i provvedimenti sostitutivi.

 

 

ARTICOLO 3

(Diritti esclusivi di pesca)


1.	Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i 
diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.

2.	Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal 
concessionario in base a quanto disposto dalla presente legge, 
nell'interesse della comunità.

3.	Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso 
dell'anno successivo, è comunicato alla provincia competente per 
territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di 
mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

4.	In caso di mancata presentazione del programma delle opere 
ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente 
con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida 
l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo, 
al quale competono gli oneri economici della redazione del programma 
sostitutivo.

5.	La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca 
prevista dall'articolo 5, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti 
leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque 
denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei 
programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.

6.	L’indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate 
dall’espropriando nell’ultimo decennio sul diritto e per l’esercizio 
di esso.

7.	La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei 
diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio.

8.	Per l’attuazione dei piani di cui all'articolo 8 le province 
utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia 
domanda entro novanta giorni dall’avvenuto esproprio e risulti in 
servizio, da almeno un anno, alla data d’avvio dello stesso 
procedimento di esproprio.

9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di 
pesca, comunque denominate e costituite, è normata nel regolamento di 
cui all’articolo 20, comma 3.

 

 

ARTICOLO 4

(Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni 
particolari della pesca)


1.	La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la 
produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, 
singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o 
acquacoltura.

2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della 
pesca previste dal piano ittico provinciale e nel rispetto della carta 
ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano richiesta, a 
comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori 
dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione 
di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca.

3.	La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni 
dieci ed è rinnovabile.

4.	Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito 
prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre 
acque dello stesso bacino imbrifero.

5.	Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto 
all’entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate 
qualora non contrastino con le previsioni dei piani ittici provinciali 
di cui all'articolo 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali 
concessioni decadono di diritto.

6.	Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque 
classificate, ai sensi dell'articolo 7, di tipo A ai pescatori di 
professione associati; per le acque diversamente classificate è data 
priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in 
possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

7.	Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione 
della pesca, potranno affidarsi alle associazioni di pescatori 
dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 
6.

 

 

ARTICOLO 5

(Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)


1.	E' istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito 
di formulare proposte e di esprimere pareri:

a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;

b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano 
attinenza con la gestione della fauna ittica;

c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di 
informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche 
presenti ed alle conseguenti attività gestionali;

d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. 	La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi 
determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta 
giorni.

3.	La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta 
regionale ed è composta:

a) dall’assessore regionale competente o da un suo delegato, che la 
presiede;

b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province 
lombarde (U.P.L.);

c) dal dirigente regionale competente;

d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con 
funzioni di segretario;

e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre 
designati dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello 
regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello 
regionale;

f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per 
ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste 
maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato 
dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello 
regionale;

i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente 
scientifico.

4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, 
senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di 
pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all’articolo 
6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del 
Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se 
delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura 
in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della 
consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi 
previsti dalle disposizioni regionali.

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera 
e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei 
cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni 
vigenti in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono 
pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta 
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della giunta o 
l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle 
nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile, il Presidente della consulta 
regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, 
rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente 
competenti e delle direzioni generali della giunta regionale 
direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a 
carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione 
della fauna ittica e della pesca.

10.	Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali 
della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è 
assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca 
dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, 
dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica 
con funzioni di consulente scientifico.

 

 

ARTICOLO 6

(Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)


1.	Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le 
associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale 
che:

a) siano costitute mediante atto pubblico, o scrittura privata 
registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o 
duemila soci  residenti in almeno sei province lombarde con almeno 
duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso 
della licenza di cui all'articolo 16, nonchè abbiano versato il 
tributo regionale annuale;

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1)	organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2)	promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, 
la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e 
dell’integrità dell’ambiente naturale;
3)	collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale 
partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 8;
4)	promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di 
volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;
6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, 
formazione e aggiornamento.

2.	La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del 
Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se 
delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti di cui al 
medesimo comma 1.

 

 


TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA

ARTICOLO 7

(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità 
privata)


1.	Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono 
classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in 
disponibilità privata.

2.	Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche 
biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole 
ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa 
economica per la pesca, sono classificate di tipo A.

3.	Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono 
principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, 
sono classificate di tipo B.

4.	Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di 
specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate 
di tipo C.

5.	Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di 
proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità 
privata.

6.	Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque 
pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca 
dilettantistica.

7.	La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con 
i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui 
all'articolo 20, comma 3.

8.	Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente 
articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C 
interamente ubicate nel proprio territorio.

9.	Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge tutte le province interessate provvedono, 
attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque 
interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale 
termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli 
elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.

10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, 
entro trenta giorni dall’approvazione, dalle province alla Regione.

11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è 
determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui 
all’articolo 20, comma 3.

12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e 
i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel 
territorio di altre regioni, d’intesa con la regione confinante e 
sentita la provincia interessata.


 

 

ARTICOLO 8

(Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale 
per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale 
delle vocazioni ittiche).


1.	La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di 
cui all'articolo 5, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge il documento tecnico regionale per la 
gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche 
contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per 
la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.

2.	La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:

a) l'individuazione dei principali corpi idrici;

b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone 
di maggior importanza faunistica ed alieutica;

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro 
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.

3.	Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione 
ittica comprendono:

a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della 
pesca;

b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per 
il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento 
dell'ittiofauna;

c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della 
regione, distinte in autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per 
queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle 
comunità indigene;

d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;

e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani 
ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

4.	Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è 
verificato ed aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli 
aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6, ed alle 
indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente 
normativa in materia.

5.	Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della 
pesca ed in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la 
gestione ittica, entro novanta giorni dall’adozione del documento 
tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta provinciale 
delle vocazioni ittiche. 

6.	Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:

a) l’indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da 
diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3, da diritti demaniali 
esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva 
di pesca di qualsiasi natura;

b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti 
esclusivi di pesca di cui all'articolo 3;

c) l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;

d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;

e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al 
ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della 
destinazione;

f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si 
possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

g)	le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua che 
permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento 
o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della 
pesca professionale e del controllo del prelievo;

h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza 
devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone; la 
provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto 
previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale 
della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone 
ammissibili di cui al comma 3, lettera c);

i) i tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;

l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca 
subacquea;

m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, 
con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";

n) l’organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per 
la gestione del piano provinciale.

7.	La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:

a) l’individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell’ambito 
provinciale, con l’indicazione della lunghezza, larghezza e portata 
d’acqua;

b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro 
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con 
l’indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della 
fauna ittica.

 

 

ARTICOLO 9

(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. 
Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)


1.	La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico 
autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica 
professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche 
zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.

2.	Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui 
all'articolo 8, comma 6, lettera e), individuano tratti di acque nelle 
quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica 
destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la 
produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse 
catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare 
altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie 
interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

3.	Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 8, comma 6, 
lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente 
individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la 
realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al 
miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza 
ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono 
autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o 
senza mulinello e con un massimo di tre ami.

4.	Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire 
provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di 
fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui 
all'articolo 8, comma 6.

5.	Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui 
vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località 
determinati con decreto del direttore generale regionale competente. 
In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti 
di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla 
provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente 
alla regione. 

6.	La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica 
o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della 
pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di 
singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.

7.	La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone  
interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali 
predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni 
all'equilibrio biologico del popolamento ittico.

8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata 
nel rispetto delle indicazioni dettate dalla presente legge e dei suoi 
strumenti attuativi; la provincia, competente per territorio, esercita 
le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti 
indirizzi, disponendo anche divieti o limitazioni particolari 
all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle 
aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare 
le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali 
protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione 
degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri 
degli enti gestori delle aree protette.

 

 

ARTICOLO 10

(Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto)


1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la 
pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico sono 
disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui 
all'articolo 20, comma 3.


 

 

ARTICOLO 11

(Ripopolamenti ittici)


1.	I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire 
e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.

2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma 
per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

3.	La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal 
regolamento di cui all'articolo 10, la cattura di esemplari delle 
specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari 
per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4.	La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare, 
allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in 
determinati corpi idrici, la cattura di talune specie e la loro 
immissione in altre acque.

5.	E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza 
l’autorizzazione della provincia competente per territorio.

6.	Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri 
attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonchè per 
le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla 
predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e 
per eventuali recuperi dell’ittiofauna durante le asciutte;

b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e 
di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera 
a).

 

 

ARTICOLO 12

(Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)


1.	Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni 
d’acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la 
tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una 
quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, 
la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione 
consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la 
tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare 
relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di 
specie ittiche;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la 
risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio  degli impianti di 
estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente 
compatibili con la tutela della fauna ittica.

3.	L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali 
competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei 
disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da 
parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna 
ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa 
diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate 
violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della 
normativa vigente.

4.	Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di 
rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione 
straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di 
sbarramento.

5.	Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che 
non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli 
privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo 
quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia 
competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei 
lavori.

6.	La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce 
all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e 
dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il 
successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

7.	Nei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta 
completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta 
dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi 
effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale 
incaricato dalla provincia interessata.

8.	Nei casi d’urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti 
alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della 
concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o bacini deve 
darne immediatamente comunicazione alla  provincia competente per 
territorio.

9.	Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai 
bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed 
ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

 

 

ARTICOLO 13

(Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca)


1.	Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca 
dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la 
pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree 
di proprietà privata sono disciplinate dalla giunta regionale con il 
regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

2.	La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente 
legge, l’abbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o 
al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di 
terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale 
operazione.

 

 


TITOLO III
CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE

ARTICOLO 14

(Aiuti alla pesca professionale)


1.	La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria 
in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli ed associati, 
per le seguenti tipologie di intervento:

a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;

b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite 
alla pesca nelle acque interne;

c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita 
diretta di prodotti ittici;

d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di 
stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante 
impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche 
attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la 
distribuzione del pesce vivo;

e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di 
refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la 
conservazione del pesce vivo;

f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di 
impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il 
ripopolamento delle acque.

2.	I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti 
annualmente con deliberazione della giunta regionale; in fase di prima 
attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata 
in vigore della stessa.

 

 

ARTICOLO 15

(Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)


1.	Le province, previa presentazione di appositi programmi di 
intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei 
pescatori dilettanti qualificate.

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che 
prevedono:

a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie 
ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di 
interesse ittico.


 

 

ARTICOLO 16

(Licenze)


1.	L’esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione 
di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è 
subordinato al possesso di apposita licenza.
 

1-bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n.230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, che esrcitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma3, della presente legge.(Modifica con L.R. 18 giugno 2003 N. 12, Art. 6)

2. La giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

 

 


TITOLO IV
DIVIETI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 17

(Divieti)


1.	E’ vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente 
elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, 
stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso 
fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un 
terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero 
del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse 
dall'apparato boccale;

f) pescare con le mani;

g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d’acqua, deviandoli o 
ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, 
arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle 
acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente 
legge;

h) pescare durante l’asciutta completa, salvo il recupero del 
materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il 
controllo della provincia;

i) pasturare con l’uso del sangue solido e liquido o con l’uso di 
sostanze chimiche;

l) usare il sangue solido come esca;

m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come 
esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per 
la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come 
esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca 
carnaria;

n) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, con eccezione 
della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove 
consentita;

o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione 
della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta 
metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere 
idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro 
sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;

q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli 
specchi d’acqua e nelle loro adiacenze;

r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C 
durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;

s) manovrare paratie a scopo di pesca;

t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato 
l’uso;

u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa.

2.	Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, 
anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale 
competente.

 

 

ARTICOLO 18

(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)


1.	Per la violazione delle disposizioni della presente legge si 
applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque 
eserciti la pesca con licenza scaduta o senza essere munito del 
tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui 
all'articolo 10;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per 
chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per 
chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 12. La 
medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni 
previste dai regolamenti, di cui agli artt. 10 e 13, per la tutela 
degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 per 
chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e 
b); qualora a seguito dell’attività vietata prevista dalla 
disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di 
pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da lire 
5.000.000 a lire 18.000.000. In caso di recidiva si procede alla 
revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chiunque 
peschi senza essere munito di licenza o violi i divieti di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera d), e), f), i), l), m), o), q), r) 
t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai 
precedenti artt. 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla 
sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni 
ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino 
ad un massimo di dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 per chiunque 
violi i divieti di cui agli articoli 9 e 17, primo comma, lettere c), 
g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede inoltre alla 
sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni 
ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a 
trentasei mesi;

g) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per 
chiunque peschi in acque dove la pesca è vietata o violi le 
limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso 
di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui 
all'articolo 16, comma 2, peschi in acque non destinate alla pesca 
professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non 
consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1. 
In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a 
un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la 
sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

h) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per 
chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;


i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chiunque 
violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente 
sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione 
della presente legge dalle amministrazioni competenti.

2.	L’entità della sanzione viene commisurata alla gravità 
dell’infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti 
illeciti.

3.	La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di 
trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

4.	La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di 
violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.

5.	A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta 
giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, 
lettera a).

6.	Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza 
di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda 
all’esibizione della stessa alla provincia competente entro otto 
giorni dalla data della richiesta di esibizione.

7.	All’accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle 
sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla 
normativa regionale vigente.

8.	I relativi proventi vengono introitati dalle province che li 
destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al 
miglioramento dell’ambiente acquatico per la tutela e l’incremento 
della fauna ittica autoctona.

9.	Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per 
commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.

10.	Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera 
b), e quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), 
nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e 
sono messi all’asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della 
loro destinazione d’uso.

11.	La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione 
della presente legge è immediatamente confiscata; qualora l’ittiofauna 
sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua 
immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita 
dalla provincia che provvede alla sua destinazione.


 

 

ARTICOLO 19

(Vigilanza)

1.	La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente 
legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli 
agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali 
viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza 
compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli 
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La 
vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai 
soggetti previsti dall’articolo 3.

2.	La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene 
riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare 
volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è 
altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, 
qualificate ai sensi dell'articolo 6, cui viene riconosciuta la 
qualifica di agente giurato.

3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle 
funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e 
sostengono un esame di idoneità.

5. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla 
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 
163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59".

6. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente 
legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque 
interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti 
giurati.

7. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante 
l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurarne 
l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a 
titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche 
ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 
(Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai 
ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti 
acquatici.

 

 


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

(Disposizioni finali)


1.	Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in 
materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è 
assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi 
solo dopo l'esame di compatibilità da parte della Commissione delle 
Comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare 
competente e la consulta regionale della pesca, provvede 
all'emanazione del regolamento di coordinamento in materia di pesca 
per l’attuazione della presente legge; il regolamento determina 
inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di 
tutela dell’ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, 
articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, 
biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d’acqua.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la 
giunta regionale istituisce la consulta regionale della pesca.


 

 


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21

(Norma finanziaria)


1.	Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui all’articolo 1, 
comma 3, e per informazione, divulgazione, formazione , aggiornamento 
e manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 4 si provvede, con le 
somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per 
l’esercizio 2001 e successivi, sugli appositi capitoli dell’upb 
2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell’innovazione come 
fattore di competitività aziendale".

2.	Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale 
della pesca di cui all'articolo 5, si provvede con le somme 
appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 
e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre 
spese generali".

3.	Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto 
dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2001, con le risorse stanziate al bilancio di previsione 
per l’esercizio 2001 e seguenti sull’upb 2.3.4.7.2.40 “Valorizzazione 
e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica” per le spese di 
parte corrente e sull’upb 2.3.4.7.3.41 “Valorizzazione e gestione 
della fauna selvatica e della fauna ittica” per le spese per 
investimenti.

 

Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2001

( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2001
e vistata dal commissario del governo con nota del 24 luglio 2001,
prot. n. 22302/1480 )


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