LEGGE REGIONALE N. 12 DEL
30-07-2001
REGIONE LOMBARDIA
NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA
REGIONE LOMBARDIA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 31
del 3 agosto 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle
acque interne del territorio regionale, è tutelata nellinteresse
della comunità e della qualità dellambiente.
2. Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la
Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni
ambientali e disciplina lattività piscatoria nel rispetto
dellequilibrio biologico ed ai fini della tutela e dellincremento
naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa
vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e
pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.
3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione,
nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al
ripopolamento delle acque.
4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei
parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali,
naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica,
dellambiente e la loro tutela anche mediante attività di
divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni
culturali, sociali e di solidarietà.
5. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è
disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia
dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo
1986).
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ARTICOLO 2
(Funzioni amministrative)
1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i
rapporti con lUnione europea, lo Stato, la formulazione degli
indirizzi programmatici in campo ittico, il coordinamento delle
funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonché quanto previsto
dalla normativa sul riordino delle competenze regionali e il
conferimento di funzioni in materia di agricoltura.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla
presente legge, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque
di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali
protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad
organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse
interprovinciale vengono esercitate da tutte le province interessate,
sentita la Regione, al fine di garantire una comune gestione della
pesca.
4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione
di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento
delle finalità del piano ittico provinciale.
5. In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per
l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la
Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta
i provvedimenti sostitutivi.
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ARTICOLO 3
(Diritti esclusivi di pesca)
1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i
diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal
concessionario in base a quanto disposto dalla presente legge,
nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso
dell'anno successivo, è comunicato alla provincia competente per
territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di
mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere
ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente
con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida
l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo,
al quale competono gli oneri economici della redazione del programma
sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca
prevista dall'articolo 5, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti
leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque
denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei
programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
6. Lindennità di esproprio è determinata dalla provincia nel
rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate
dallespropriando nellultimo decennio sul diritto e per lesercizio
di esso.
7. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei
diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per lattuazione dei piani di cui all'articolo 8 le province
utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia
domanda entro novanta giorni dallavvenuto esproprio e risulti in
servizio, da almeno un anno, alla data davvio dello stesso
procedimento di esproprio.
9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di
pesca, comunque denominate e costituite, è normata nel regolamento di
cui allarticolo 20, comma 3.
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ARTICOLO 4
(Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni
particolari della pesca)
1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la
produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati,
singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o
acquacoltura.
2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della
pesca previste dal piano ittico provinciale e nel rispetto della carta
ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano richiesta, a
comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori
dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione
di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca.
3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni
dieci ed è rinnovabile.
4. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito
prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre
acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto
allentrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate
qualora non contrastino con le previsioni dei piani ittici provinciali
di cui all'articolo 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali
concessioni decadono di diritto.
6. Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque
classificate, ai sensi dell'articolo 7, di tipo A ai pescatori di
professione associati; per le acque diversamente classificate è data
priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in
possesso della qualifica di cui all'articolo 6.
7. Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione
della pesca, potranno affidarsi alle associazioni di pescatori
dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo
6.
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ARTICOLO 5
(Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)
1. E' istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito
di formulare proposte e di esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano
attinenza con la gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di
informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche
presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi
determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta
giorni.
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta
regionale ed è composta:
a) dallassessore regionale competente o da un suo delegato, che la
presiede;
b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province
lombarde (U.P.L.);
c) dal dirigente regionale competente;
d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con
funzioni di segretario;
e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre
designati dallassociazione maggiormente rappresentativa a livello
regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello
regionale;
f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per
ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato
dallassociazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello
regionale;
i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente
scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare,
senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di
pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui allarticolo
6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del
Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se
delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura
in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della
consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi
previsti dalle disposizioni regionali.
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera
e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei
cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni
vigenti in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono
pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta
giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della giunta o
l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle
nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.
9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile, il Presidente della consulta
regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto,
rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente
competenti e delle direzioni generali della giunta regionale
direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a
carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione
della fauna ittica e della pesca.
10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali
della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è
assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca
dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori,
dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica
con funzioni di consulente scientifico.
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ARTICOLO 6
(Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)
1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le
associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale
che:
a) siano costitute mediante atto pubblico, o scrittura privata
registrata;
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o
duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno
duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso
della licenza di cui all'articolo 16, nonchè abbiano versato il
tributo regionale annuale;
c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;
d) perseguano i seguenti scopi:
1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative,
la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e
dellintegrità dellambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale
partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 8;
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di
volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;
5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;
6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione,
formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del
Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se
delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti di cui al
medesimo comma 1.
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TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA
ARTICOLO 7
(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità
privata)
1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono
classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in
disponibilità privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche
biologico-ittiogeniche che presentano una popolazione ittica durevole
ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa
economica per la pesca, sono classificate di tipo A.
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono
principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole,
sono classificate di tipo B.
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di
specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate
di tipo C.
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di
proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità
privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque
pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca
dilettantistica.
7. La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con
i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui
all'articolo 20, comma 3.
8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente
articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C
interamente ubicate nel proprio territorio.
9. Entro il termine di centottanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge tutte le province interessate provvedono,
attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque
interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale
termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli
elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa,
entro trenta giorni dallapprovazione, dalle province alla Regione.
11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è
determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui
allarticolo 20, comma 3.
12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e
i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel
territorio di altre regioni, dintesa con la regione confinante e
sentita la provincia interessata.
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ARTICOLO 8
(Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale
per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale
delle vocazioni ittiche).
1. La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di
cui all'articolo 5, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge il documento tecnico regionale per la
gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche
contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per
la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.
2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:
a) l'individuazione dei principali corpi idrici;
b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone
di maggior importanza faunistica ed alieutica;
c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.
3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione
ittica comprendono:
a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della
pesca;
b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per
il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento
dell'ittiofauna;
c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della
regione, distinte in autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per
queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle
comunità indigene;
d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani
ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.
4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è
verificato ed aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli
aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6, ed alle
indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente
normativa in materia.
5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della
pesca ed in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la
gestione ittica, entro novanta giorni dalladozione del documento
tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta provinciale
delle vocazioni ittiche.
6. Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:
a) lindicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da
diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3, da diritti demaniali
esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva
di pesca di qualsiasi natura;
b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti
esclusivi di pesca di cui all'articolo 3;
c) lutilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al
ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della
destinazione;
f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si
possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi dacqua che
permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento
o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della
pesca professionale e del controllo del prelievo;
h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza
devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone; la
provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto
previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale
della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone
ammissibili di cui al comma 3, lettera c);
i) i tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca
subacquea;
m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca,
con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";
n) lorganizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per
la gestione del piano provinciale.
7. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
a) lindividuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nellambito
provinciale, con lindicazione della lunghezza, larghezza e portata
dacqua;
b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con
lindicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della
fauna ittica.
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ARTICOLO 9
(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna.
Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)
1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico
autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica
professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche
zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui
all'articolo 8, comma 6, lettera e), individuano tratti di acque nelle
quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica
destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la
produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse
catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare
altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie
interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 8, comma 6,
lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente
individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la
realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al
miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza
ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono
autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o
senza mulinello e con un massimo di tre ami.
4. Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire
provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di
fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui
all'articolo 8, comma 6.
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui
vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località
determinati con decreto del direttore generale regionale competente.
In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti
di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla
provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente
alla regione.
6. La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica
o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della
pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di
singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.
7. La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone
interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali
predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni
all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata
nel rispetto delle indicazioni dettate dalla presente legge e dei suoi
strumenti attuativi; la provincia, competente per territorio, esercita
le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti
indirizzi, disponendo anche divieti o limitazioni particolari
all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle
aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare
le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali
protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione
degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri
degli enti gestori delle aree protette.
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ARTICOLO 10
(Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto)
1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la
pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico sono
disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui
all'articolo 20, comma 3.
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ARTICOLO 11
(Ripopolamenti ittici)
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire
e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma
per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal
regolamento di cui all'articolo 10, la cattura di esemplari delle
specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari
per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare,
allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in
determinati corpi idrici, la cattura di talune specie e la loro
immissione in altre acque.
5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza
lautorizzazione della provincia competente per territorio.
6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri
attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:
a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonchè per
le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla
predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e
per eventuali recuperi dellittiofauna durante le asciutte;
b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e
di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera
a).
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ARTICOLO 12
(Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)
1. Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni
dacqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la
tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una
quantità dacqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra,
la sopravvivenza e la risalita dellittiofauna, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dallentrata in
vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione
consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la
tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare
relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di
specie ittiche;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la
risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di
estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente
compatibili con la tutela della fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali
competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei
disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da
parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna
ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa
diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate
violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della
normativa vigente.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di
rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione
straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di
sbarramento.
5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che
non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli
privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo
quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia
competente per territorio almeno trenta giorni prima dellinizio dei
lavori.
6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce
allinteressato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e
dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il
successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7. Nei tratti dei corsi dacqua e dei bacini posti in asciutta
completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta
dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi
effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale
incaricato dalla provincia interessata.
8. Nei casi durgenza, determinati da calamità naturali o da guasti
alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della
concessione costretto ad interrompere i corsi dacqua o bacini deve
darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per
territorio.
9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai
bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed
ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.
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ARTICOLO 13
(Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca)
1. Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca
dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la
pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree
di proprietà privata sono disciplinate dalla giunta regionale con il
regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente
legge, labbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o
al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di
terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale
operazione.
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TITOLO III
CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE
ARTICOLO 14
(Aiuti alla pesca professionale)
1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli ed associati,
per le seguenti tipologie di intervento:
a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite
alla pesca nelle acque interne;
c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita
diretta di prodotti ittici;
d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di
stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante
impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche
attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la
distribuzione del pesce vivo;
e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di
refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la
conservazione del pesce vivo;
f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di
impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il
ripopolamento delle acque.
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti
annualmente con deliberazione della giunta regionale; in fase di prima
attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della stessa.
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ARTICOLO 15
(Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)
1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di
intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei
pescatori dilettanti qualificate.
2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che
prevedono:
a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie
ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di
interesse ittico.
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ARTICOLO 16
(Licenze)
1. Lesercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione
di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è
subordinato al possesso di apposita licenza.
1-bis. Non è dovuta la tassa di
concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo
B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991,
n.230, per la licenza per l'esercizio della pesca
dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel
territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o
superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico,
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni e integrazioni, che
esrcitino la pesca con l'uso della sola canna, con o
senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data
della sua entrata in vigore, ai fini della
classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del
regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma3,
della presente legge.(Modifica con L.R. 18 giugno
2003 N. 12, Art. 6)
2. La giunta
regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i
requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento
di cui all'articolo 20, comma 3.
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TITOLO IV
DIVIETI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 17
(Divieti)
1. E vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente
elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire,
stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso
fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un
terzo della larghezza del bacino;
d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero
del pesce già allamato;
e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse
dall'apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini dacqua, deviandoli o
ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni,
arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle
acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente
legge;
h) pescare durante lasciutta completa, salvo il recupero del
materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il
controllo della provincia;
i) pasturare con luso del sangue solido e liquido o con luso di
sostanze chimiche;
l) usare il sangue solido come esca;
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come
esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per
la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come
esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca
carnaria;
n) usare fonti luminose durante lesercizio della pesca, con eccezione
della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove
consentita;
o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione
della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta
metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere
idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro
sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli
specchi dacqua e nelle loro adiacenze;
r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C
durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
s) manovrare paratie a scopo di pesca;
t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato
luso;
u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province,
anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale
competente.
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ARTICOLO 18
(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque
eserciti la pesca con licenza scaduta o senza essere munito del
tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui
all'articolo 10;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per
chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per
chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 12. La
medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni
previste dai regolamenti, di cui agli artt. 10 e 13, per la tutela
degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 per
chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e
b); qualora a seguito dellattività vietata prevista dalla
disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di
pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da lire
5.000.000 a lire 18.000.000. In caso di recidiva si procede alla
revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chiunque
peschi senza essere munito di licenza o violi i divieti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera d), e), f), i), l), m), o), q), r)
t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai
precedenti artt. 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla
sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni
ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino
ad un massimo di dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 per chiunque
violi i divieti di cui agli articoli 9 e 17, primo comma, lettere c),
g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede inoltre alla
sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni
ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a
trentasei mesi;
g) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per
chiunque peschi in acque dove la pesca è vietata o violi le
limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso
di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui
all'articolo 16, comma 2, peschi in acque non destinate alla pesca
professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non
consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1.
In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a
un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la
sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
h) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per
chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;
i) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chiunque
violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente
sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione
della presente legge dalle amministrazioni competenti.
2. Lentità della sanzione viene commisurata alla gravità
dellinfrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti
illeciti.
3. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di
trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.
4. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di
violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.
5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta
giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1,
lettera a).
6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza
di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda
allesibizione della stessa alla provincia competente entro otto
giorni dalla data della richiesta di esibizione.
7. Allaccertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle
sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla
normativa regionale vigente.
8. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li
destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al
miglioramento dellambiente acquatico per la tutela e lincremento
della fauna ittica autoctona.
9. Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per
commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.
10. Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera
b), e quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c),
nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e
sono messi allasta o distrutti dalla provincia tenuto conto della
loro destinazione duso.
11. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione
della presente legge è immediatamente confiscata; qualora littiofauna
sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua
immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita
dalla provincia che provvede alla sua destinazione.
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ARTICOLO 19
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli
agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali
viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza
compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La
vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai
soggetti previsti dallarticolo 3.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene
riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare
volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è
altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori,
qualificate ai sensi dell'articolo 6, cui viene riconosciuta la
qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle
funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e
sostengono un esame di idoneità.
5. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo
163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59".
6. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente
legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque
interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti
giurati.
7. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante
l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurarne
l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a
titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche
ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai
ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti
acquatici.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 20
(Disposizioni finali)
1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in
materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è
assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi
solo dopo l'esame di compatibilità da parte della Commissione delle
Comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente e la consulta regionale della pesca, provvede
all'emanazione del regolamento di coordinamento in materia di pesca
per lattuazione della presente legge; il regolamento determina
inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di
tutela dellittiofauna e delle acque dalla stessa popolate,
articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche,
biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi dacqua.
4. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge la
giunta regionale istituisce la consulta regionale della pesca.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 21
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui allarticolo 1,
comma 3, e per informazione, divulgazione, formazione , aggiornamento
e manifestazioni di cui allarticolo 1, comma 4 si provvede, con le
somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per
lesercizio 2001 e successivi, sugli appositi capitoli dellupb
2.3.4.2.2.31 Il trasferimento e la condivisione dellinnovazione come
fattore di competitività aziendale".
2. Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale
della pesca di cui all'articolo 5, si provvede con le somme
appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2001
e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre
spese generali".
3. Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto
dalla presente legge, si provvede, a decorrere dallesercizio
finanziario 2001, con le risorse stanziate al bilancio di previsione
per lesercizio 2001 e seguenti sullupb 2.3.4.7.2.40 Valorizzazione
e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica per le spese di
parte corrente e sullupb 2.3.4.7.3.41 Valorizzazione e gestione
della fauna selvatica e della fauna ittica per le spese per
investimenti.
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| Formula Finale: La presente legge
regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 30 luglio 2001
( Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3
luglio 2001
e vistata dal commissario del governo con nota del 24
luglio 2001,
prot. n. 22302/1480 )
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