Consiglio regionale
del Piemonte
Legge regionale 18 febbraio 1981,
n. 7.
Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte.
(B.U. 25 febbraio 1981, n. 8)
Titolo I. PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
La presente legge ha per oggetto la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica della quale esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta' nelle acque della Regione; e l'esercizio della pesca e di ogni attivita' ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare lo spopolamento del patrimonio ittico.
Art. 2.
(Funzioni amministrative)
La Regione esercita le funzioni amministrative
in materia di pesca di norma mediante delega alle Province.
La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle
funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato
consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la
pesca.
Art. 3.
(Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi
provinciali per la pesca)
Il Comitato consultivo regionale per la pesca,
quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, e'
composto da:
1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che
lo presiede;
2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;
3) l'Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;
4) 1 rappresentante delle Comunita' Montane designato dalla
Delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;
5) 2 rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere
operanti nella Regione;
6) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva
(F.I.P.S.) ed 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni
riconosciute ai sensi dell'art. 20;
7) il Direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia De Marchi;
8) 3 esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti
dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due nominativi, su
proposta delle Facolta' universitarie di Scienze matematiche,
fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;
9) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria
designato dall'organizzazione regionale.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un
funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
I Comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:
1) il Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato, che lo
presiede;
2) 1 rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella
Provincia;
3) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva
(F.I.P.S.), ed 1 rappresentante delle Associazioni riconosciute
ai sensi dell'art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;
4) l'Ispettore ripartimentale delle Foreste, o suo delegato;
5) l'Ingegnere capo della sede provinciale del Genio Civile, o
suo delegato;
6) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria
designato dall'organizzazione provinciale.
Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono
esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale
della pesca.
Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:
a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle
acque interne pubbliche e private;
b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della
presente legge;
c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze
chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna
ittica e alterare gli ambienti naturali;
d) la valorizzazione degli ambienti naturali;
e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla
presente legge.
I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della
Giunta Regionale o della Giunta Provinciale, nell'ambito delle
rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle
Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle
Organizzazioni interessate.
I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto
fra i rappresentanti dei pescatori.
Non possono fare parte dei Comitati coloro che siano stati
condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di
pesca.
I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono
comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale o del
Consiglio Provinciale territorialmente competente.
Art. 4.
(Piani regionali)
La Regione predispone, d'intesa con le
Amministrazioni provinciali, piani annuali o pluriennali di
intervento nel settore della pesca che prevedono:
a) zone di protezione destinate al rifugio e alla riproduzione
della fauna ittica di cui al successivo articolo 16;
b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformita'
al 30 comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
intese come centri pubblici di produzione di specie ittiche,
anche allo stato naturale.
Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e
delimitate da apposite tabelle poste a cura delle Amministrazioni
provinciali.
Titolo II. ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 5.
(Limiti e licenza di pesca)
L'esercizio della pesca e' consentito nei
limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna.
Costituisce esercizio di pesca ogni attivita' diretta alla
cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi,
tecniche ed attrezzi a cio' destinati, di cui al successivo art.
7. Ogni altro modo di cattura e' vietato, compresa la pesca con
le mani.
Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme
fissate dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.
La pesca puo' essere esercitata da chi e' in possesso della
relativa licenza rilasciata dalla Regione in conformita' al
titolo III della presente legge.
La Regione rilascia gratuitamente ai possessori delle licenze un
libretto sul quale sono trascritte le modalita' per l'esercizio
della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione.
Art. 6.
(Classificazione delle acque)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge la Giunta Regionale provvede, ai fini della pesca,
alla classificazione delle acque in principali e secondarie,
tenendo conto che nelle acque principali, per la loro notevole
portata e vastita' e per le condizioni biofisiche e biologiche,
puo' essere esercitata anche la pesca professionale, ed in quelle
secondarie la sola pesca con attrezzi a limitata cattura.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad emanare disposizioni
particolari al fine di proteggere l'ittiofauna tipica delle acque
montane e quella di particolare pregio e a disciplinare il
relativo esercizio della pesca.
La classificazione e' disposta con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo
regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca
territorialmente competenti.
Art. 7.
(Strumenti e mezzi di pesca)
Nelle acque interne, principali e secondarie,
della Regione e' consentita la pesca sportiva con:
a) la canna lenza, con o senza mulinello;
b) la tirlindana, limitatamente ai laghi classificati tra le
acque principali;
c) la bilancia.
Il Consiglio Regionale emana disposizioni contenenti la
descrizione, il numero degli attrezzi e dei mezzi consentiti per
l'esercizio della pesca, le localita' nelle quali questi possono
essere usati, i limiti ed i periodi di tempo per il loro uso.
Nelle acque principali la pesca di mestiere puo' essere
esercitata con rete o altri attrezzi elencati nell'apposito
regolamento regionale.
Gli attrezzi professionali devono essere contrassegnati dai
servizi di controllo la cui effettuazione e' delegata alle
Province.
Il titolare della licenza di pesca e' autorizzato a portare, per
l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle
esigenze della pesca.
Titolo III. LICENZA DI PESCA
Art. 8.
(Obbligo della licenza)
Per esercitare la pesca nelle acque interne
occorre essere titolare di licenza di pesca.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle
loro funzioni:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonche' ai bacini di
pesca a pagamento;
b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie, a cio'
autorizzati dalla Giunta Regionale;
c) il personale degli Enti pubblici autorizzato, a norma delle
vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo
scientifico o di ripopolamento.
Non sono inoltre tenuti all'obbligo della licenza coloro che
effettuano la cattura in bacini di pesca a pagamento.
Art. 9.
(Tipi di licenza)
Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di
mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e
altri attrezzi elencati dall'apposito regolamento regionale.
Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante
all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con
mulinello e con piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non
superiore a metri 1,50.
La licenza di tipo A puo' essere rilasciata soltanto a cittadini
italiani.
Art. 10.
(Delega del rilascio delle licenze)
Il rilascio della licenza di pesca e la tenuta
dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province.
La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui
risiede il richiedente previa presentazione dell'attestazione dei
versamenti di cui al successivo art. 30.
Nel caso in cui il richiedente non risieda in Italia la licenza
puo' venire rilasciata da qualsiasi Provincia.
Relativamente alle Province piemontesi, ciascuna Provincia
comunica alle altre i fatti che precludono il rilascio o il
rinnovo delle licenze.
Art. 11.
(Requisiti di eta' per la licenza)
Possono richiedere la licenza di pesca di tipo
A o di tipo B coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta'.
La licenza di pesca di tipo A, con la qualifica di apprendista da
apporsi sul documento, puo' essere richiesta anche dai minori di
anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici;
l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la
responsabilita' di un pescatore professionista.
La licenza di pesca di tipo B puo' essere richiesta anche dai
minori di anni 18.
Art. 12.
(Validita' della licenza)
Le licenze di pesca hanno validita' su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 30.
Art. 13.
(Deterioramento distruzione e smarrimento della licenza)
In caso di deterioramento della licenza il
titolare puo' ottenere il rilascio di un duplicato previa
consegna del documento deteriorato.
In caso di distruzione o smarrimento della licenza il titolare ha
l'obbligo di denunciarne la distruzione o la perdita
all'Autorita' di Pubblica Sicurezza e puo' ottenere il rilascio
di un duplicato previa presentazione di copia autentica del
verbale di denuncia.
Il rilascio del duplicato comporta il pagamento alla Regione di
una somma corrispondente alla soprattassa di cui al successivo
art. 30. I proventi di tali introiti sono ripartiti unitamente
alle medesime soprattasse.
Titolo IV. TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E GESTIONE DELLE ACQUE
Art. 14.
(Provvedimenti straordinari)
Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, e fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, l'attivita' di pesca puo' essere vietata totalmente o per determinate specie in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 15.
(Tutela dell'ittiofauna)
La Giunta Regionale puo', in caso di necessita', emanare disposizioni dirette a limitare il tempo, il luogo, la misura, il numero dei capi, la quantita' del pescato giornaliero per ciascuna delle specie indicate nell'art. 16, sentito il parere del Comitato regionale e del Comitato provinciale per la pesca territorialmente competente.
Art. 16.
(Periodo di divieto e misure)
E' vietato l'esercizio della pesca delle specie
sottoindicate:
a) alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno
b) barbo dal 1° giugno al 30 giugno
c) carpa dal 1° giugno al 30 giugno
d) cavedano, con le reti dal 1° giugno al 30 giugno
e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio
f) luccio dal 15 febbraio al 15 marzo
g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio
h) persico trota dal 25 aprile al 31 maggio
i) temolo dal 15 gennaio al 30 aprile
l) tinca dal 1° giugno al 30 giugno
m) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio
n) trota e salmerino dal primo lunedi' di ottobre all'ultimo
venerdi' di febbraio dell'anno successivo.
La pesca e' consentita a partire da un'ora prima del levar del
sole ad un'ora dopo il tramonto.
Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e
prelevati in osservanza del precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato
consultivo regionale per la pesca, puo' disporre, in deroga al
precedente comma, particolari norme per la pesca notturna
dell'anguilla.
Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:
anguilla cm 30
carpa cm 25
carpione cm 25
coregone cm 28
luccio cm 30
pesce persico cm 18
persico trota cm 18
salmerino cm 18
temolo cm 23
tinca cm 20
trota cm 18
trota del lago cm 30.
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del
muso all'estremita' della pinna caudale.
In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale,
non puo' catturare, per ogni giornata di pesca, piu' di dieci
capi complessivi di salmonidi e timallidi e non piu' di 5
chilogrammi di pesci di altre specie.
E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le
pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del
pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il
commercio del pesce e la pesca facilitata.
In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve
essere documentata.
Art. 17.
(Raccolta a fini scientifici)
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo' concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge.
Art. 18.
(Importazione di pesci)
L'introduzione dall'estero di specie ittiche
vive, purche' corrispondenti alle specie gia' presenti nelle
acque regionali, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o
di allevamento.
E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche
estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali
destinati ai giardini zoologici, ai circhi e agli spettacoli
viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate
all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali.
L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle autoctone,
ai fini dell'incremento della pesca, e' soggetta
all'autorizzazione del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste.
Art. 19.
(Gestione della pesca )
In attesa dell'approvazione della legge quadro
nazionale:
a) le acque non soggette ai diritti esclusivi di pesca possono
essere date in concessione, con apposita convenzione da
stipularsi con la Regione, ai soli fini del ripopolamento e della
vigilanza, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva (F.I.P.S.), o
a singole Associazioni sportive regolarmente costituite che
dimostrino di avere una adeguata struttura tecnica ed
organizzativa. In queste acque l'esercizio della pesca e'
consentito a tutti i possessori delle licenze regionali di pesca;
b) le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca, in quanto
trasferite alle Province ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono gestite dalle
Amministrazioni provinciali direttamente o mediante convenzioni
che regolano: le funzioni concernenti la concessione dei diritti
esclusivi di pesca secondo i criteri e gli indirizzi di priorita'
stabiliti dalla lettera b) 2° comma dell'art. 56 del citato
D.P.R. e previo parere dell'ufficio tecnico erariale; le
modalita' di gestione ai fini di assicurare la tutela e la
conservazione del patrimonio ittico, la pescosita' delle acque,
il ripopolamento e la vigilanza; le forme di partecipazione
attiva dei pescatori alla definizione dei criteri e modalita' di
gestione; la trasmissione alla Commissione regionale di cui al
comma successivo di una relazione sulle attivita' svolte da parte
dei soggetti cui e' affidata la gestione.
Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, per
un'adeguata tutela ed un razionale incremento della ittiofauna ed
una corretta autogestione delle acque da parte dei pescatori non
professionali organizzati, e' istituita una Commissione regionale
per la gestione della pesca costituita da:
1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che la
presiede;
2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;
3) 1 rappresentante di ciascun Comitato provinciale del Servizio
federale acque, di cui alla lettera B), art. 16 del Regolamento
generale della F.I.P.S.;
4) 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni piscatorie
riconosciute di cui al successivo art. 20;
5) 2 rappresentanti degli Enti di promozione operanti nella
Regione nel settore della pesca, designati dal Consiglio
regionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un
funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
La Commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto
del Presidente della Giunta Regionale su designazione degli Enti
competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. Essa dura in carica 5 anni, e scade comunque con lo
scioglimento del Consiglio Regionale.
Titolo V. ASSOCIAZIONI PISCATORIE
Art. 20.
(Riconoscimento)
Le Associazioni istituite con atto pubblico che
perseguono finalita' relative alle attivita' dei pescatori nelle
acque interne della Regione e che abbiano un ordinamento
democratico, possono richiedere il riconoscimento agli effetti
della presente legge al Presidente della Giunta Regionale.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti
per il riconoscimento, il Presidente della Giunta Regionale
revoca il riconoscimento stesso.
Ai fini di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo,
non e' consentita l'iscrizione a piu' di una Associazione
piscatoria riconosciuta.
Art. 21.
(Compiti)
Le Associazioni piscatorie hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate
iniziative, una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa
della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai
fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione
degli obiettivi della programmazione nel settore.
Titolo VI. VIGILANZA E SANZIONI
Art. 22.
(Vigilanza)
La vigilanza sull'osservanza della presente
legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al
personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca,
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie
giurate volontarie.
Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del
Presidente della Giunta Regionale, della Comunita' Montana e
delle Amministrazioni Provinciali, della Federazione Italiana
Pesca Sportiva (F.I.P.S. - C.O.N.I.), fra coloro che abbiano
seguito i corsi istituiti dalla Regione ai sensi dell'art. 32
della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68.
Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti
determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare
giuramento davanti al Pretore.
Su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da
singoli cittadini che dichiarino la loro identita', i Comuni, le
Province, le Comunita' Montane e i Consorzi dispongono, mediante
il personale di cui al 1° comma immediati sopralluoghi e
verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali
trasgressori.
Della segnalazione o della denuncia, nonche' dell'esito dei
conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito
registro comunale, con l'indicazione dell'Ente, dell'Associazione
o della persona da cui proviene.
Art. 23.
(Sanzioni amministrative)
Chiunque peschi nelle acque di proprieta'
privata, o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o
concesse a scopo di piscicoltura senza il consenso del
proprietario, possessore o concessionario, e' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, in
relazione alla gravita' delle violazioni e ai precedenti di chi
le ha commesse.
Per le violazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente
legge, il massimo della sanzione amministrativa e' elevato a lire
200.000.
Chiunque peschi senza essere titolare di licenza o essendo
titolare di licenza non valida e' soggetto alla sanzione
amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000.
Chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli
addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione unitamente alla
ricevuta dei versamenti di cui al successivo art. 30, e' soggetto
alla sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000, o da
lire 80.000 a lire 240.000 nel caso in cui non fornisca prova di
essere titolare di valida licenza entro 30 giorni dalla mancata
esibizione; tale prova deve essere fornita alla Provincia nel cui
territorio e' avvenuta la violazione.
Chiunque peschi con attrezzi non consentiti e' soggetto alla
sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
La specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate.
Art. 24.
(Procedure amministrative)
Alle violazioni di cui alla presente legge si applica la procedura di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Titolo VII. SOPPRESSIONE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI TUTELA DELLA PESCA
Art. 25.
(Soppressione dei Consorzi)
Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte con sede in Torino e il Consorzio biellese per la tutela della pesca con sede in Biella, sono soppressi ai sensi degli artt. 13 e 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 26.
(Successione)
Nella medesima data di cui all'art. 25, la
Regione succede ai soppressi Consorzio obbligatorio per la tutela
della pesca in Piemonte e Consorzio biellese per la tutela della
pesca.
I provvedimenti sui rapporti acquisiti in virtu' di tale
successione vengono deliberati dalla Giunta Regionale.
Art. 27.
(Commissari)
Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge il Presidente della Giunta Regionale, su conforme
deliberazione della stessa, nomina per ciascun Consorzio un
Commissario liquidatore.
Entro 60 giorni dalla nomina i Commissari compiono i seguenti
atti:
- ricognizione della consistenza patrimoniale;
- ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale
in servizio;
- conto consuntivo;
- ricognizione degli altri rapporti giuridici facenti capo
ai Consorzi.
Art. 28.
(Deleghe alle Province)
Nella medesima data di cui all'art. 25 sono delegate alle Province le funzioni amministrative esercitate dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e dal Consorzio biellese per la tutela della pesca.
Art. 29.
(Personale dei Consorzi)
Il personale dipendente dai Consorzi di cui al
precedente art. 25, con rapporto continuativo di impiego in
servizio alla data del 31 marzo 1980 e' assegnato alle Province
nel cui territorio presta servizio, con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le
Province stesse.
Le Amministrazioni provinciali nel garantire la continuita' delle
funzioni loro delegate si avvarranno di tale personale che
continuera' pertanto ad esercitare le funzioni svolte presso i
soppressi Consorzi.
Il personale dei disciolti Consorzi assegnato alle Province e'
inquadrato nei ruoli delle medesime dalla data di assegnazione,
in base al livello posseduto presso l'Ente di provenienza alla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dell'allegata tabella di corrispondenza e fatte salve le
posizioni economiche acquisite nell'Ente di provenienza.
La posizione giuridica ed economica viene determinata nel livello
di inquadramento sulla base delle norme previste dal contratto
nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti locali siglato in
data 7 febbraio 1979, punto 4, con effetto dalla data di
assegnazione alle Province.
A decorrere dalla data di assegnazione alle Province il personale
sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza
e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L..
Tabella di corrispondenza dei livelli funzionali del personale
dei Consorzi Tutela Pesca ai livelli previsti dal contratto per
il personale degli Enti locali siglato in data 7-2-1979.
Livelli funzionali livelli
Consorzi Tutela Pesca Enti locali
Guardiapesca 4° livello
(2.556.000)
Personale amministrativo 4° livello
con mansioni esecutive (2.556.000)
Personale amministrativo 5° livello
con mansioni di concetto (2.790.000)
Titolo VIII. NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 30.
(Tasse e soprattasse per le licenze)
Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e
per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti
effettivamente l'attivita' di pesca, sono soggette al pagamento
delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla
disciplina delle concessioni regionali.
La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei
proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al
numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinche' siano
utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del
patrimonio ittico nelle acque interne libere, l'organizzazione
della vigilanza, lo sviluppo delle attivita'
tecnico-amministrative e sportive, nonche' per ogni altra
attivita' riguardante il servizio e la disciplina della pesca.
Art. 31.
(Altri proventi)
Le somme riscosse ai sensi dell'art. 19 lettera b) e dell'art. 23 sono introitate nel bilancio delle singole Province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
Art. 32.
(Licenze anteriori alla legge)
Le licenze di pesca rilasciate dalle
Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge conservano validita' sino alla scadenza del
quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni
di cui all'art. 30 per ogni anno successivo a quello in corso nel
momento di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti della presente legge il computo degli anni si
effettua dalla data del rilascio della licenza.
Art. 33.
(Attrezzi per la pesca di mestiere)
Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento regionale la pesca di mestiere puo' essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti dalla normativa vigente.
Art. 34.
(Disposizioni finanziarie)
Nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio per l'anno 1981 e per gli anni finanziari successivi
sara' istituito apposito capitolo con la denominazione
"Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le
violazioni in materia di pesca".
La denominazione del capitolo n. 8860 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e per gli
anni finanziari successivi sara', ai sensi di quanto disposto
dall'art. 30, 2° comma della presente legge, cosi' modificata:
"Somme provenienti dalle soprattasse sulle licenze di pesca
da partire tra le Province".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
REGOLAMENTO REGIONALE SUGLI
STRUMENTI E MEZZI
DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL PIEMONTE
(Deliberazione del Consiglio RegionaIe
del 31 ottobre 1984 N.770-10725)
Art. 1. Oggetto del Regolamento. - Il presente Regolamento disciplina l'uso degli attrezzi e dei mezzi dì pesca nelle acque interne della Regione Piemonte, ivi comprese le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca e ad usi civici, ad eccezione delle acque private è delle acque soggette alla Convenzione Italo-Elvetica sulla pesca.
Art. 2. Attrezzi consentiti nelle acque principali per l'esercizio della pesca di mestiere. - Nelle acque principali al pescatore munito di licenza di tipo "A" è consentito l'uso personale degli attrezzi da pesca nei luoghi e nei periodi indicati nella tabella annessa al presente Regolamento.
La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
Art. 3. Attrezzi consentiti nelle principali per l'esercizio della pesca sportiva. Nelle acque principali ad ogni pescatore munito di licenza "B" è consentito l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
un massimo di due canne con o senza mulinello, con lenza armata da non più di cinque ami, da usare entro Io spazio non superiore ai metri tre;
- una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta montata su palo di manovra non superiore ai metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformità dell'art. 2. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto e sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° Aprile al 15 luglio;
- una tirlindana armata con un massimo di cinque ami o cucchiai o esche artificiali di qualsiasi tipo limitatamente ai laghi.
Art. 4. Attrezzi consentiti nelle acque secondarie. - Nelle acque secondarie, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, ai pescatori muniti di licenza di tipo "B" è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:
- un massimo di due canne, con o senza mulinello con lenza armata da non più di cinque ami, da usarsi entro lo spazio non superiore ai metri tre
- una bilancia con lato massimo della rete di metri uno e cinquanta, montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi in conformità dell'articolo 2. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto, e sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento. L'uso dell'attrezzo è vietato dal l° aprile al 15 luglio.
L'uso della bilancia è sempre vietato nelle rogge, canali e fontanili.
Art. 5. Attrezzi consentiti in acque di particolar pregio. -Nelle acque montane e in quelle di particolar pregio di cui alle deliberazioni della Giunta RegionaIe in conformità dell'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, è consentito, salve le ulteriori disposizioni delle medesime, l'uso personale di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo, e con massimo di cinque camole o cinque mosche artificiali.
Art. 6. Modalità e tecniche di pesca. - Nei tratti di fiume e laghi antistanti altre Regioni possono essere usati con l'osservanza delle rispettive limitazioni anche gli attrezzi e i mezzi consentiti nei tratti appartenenti alle medesime Regioni.
Gli attrezzi ammessi per la pesca professionale e la bilancia non devono occupare più della metà della larghezza del corpo d'acqua nel quale la pesca viene esercitata.
E' vietato usare le reti a strascico, nonché lasciarle trascinare dalla corrente.
Gli attrezzi professionali da posta, ferma restando la possibilità di permanenza durante il tempo notturno, possono essere collocati entro due ore prima del tramonto e prelevati entro due ore dopo l'alba.
È consentita la pesca notturna dell'anguilla a norma del D.P.G.R. 25 febbraio 1983, n. 1861.
È vietato l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta.
si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.
Non è consentito l'uso contemporaneo di attrezzi indicati nella tabella annessa, fatta eccezione per la canna con o senza mulinello, la lenza da fondo o spaderna.
Per l'esercizio della pesca nelle acque di cui all'articolo precedente, è vietato usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito, o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione. È vietato altresì tenere i mezzi indicati in prossimità di dette acque.
È vietata la pesca da ponti.
È vietata la pesca da natanti durante la mavigazione fino all'arresto e gli attrezzi dovranno essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana.
È vietato usare attrezzi da pesca, escluso la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai trenta metri da scale di monta per i pesci, da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti.
L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce.
I pesci la cui cattura non sia consentita per ragioni di tempo o di misura devono essere rimessi immediatamente in acqua. Nell'impossibilità di liberare il pesce già allamato senza causargli danno è fatto obbligo rimetterlo in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Tali operazioni dovranno essere effettuate a mani bagnate evitando l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.
E vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani.
E vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
È vietato altresì tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
È vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca, autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e a specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal presente Regolamento.
È vietato pescare, ad eccezione della canna con o senza mulinello, durante l'asciutta completa od incompleta, salvo che per il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche, preavvisando la Provincia di competenza.
(*) E' vietato usare, per l'esercizio della pesca nelle acque montane e di particolare pregio, camole o mosche artificiali con zavorra affondante e terminale radente il tondo.
Art. 7. Posto di pesca e distanza degli attrezzi. - Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze:
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con la canna, la distanza tra persona e persona deve essere non inferiore a 10 metri;
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con la bilancia la distanza deve essere non interiore a quindici metri tra persona e persona e tra i punti più vicini alle reti;
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca con le reti, ad eccezione della bilancia, la distanza tra gli attrezzi deve essere non inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi;
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca chi con la canna chi con la bilancia, la distanza tra persona e persona e tra i punti vicini di ogni bilancia e di ogni canna deve essere non inferiore a trenta metri;
- nel caso in cui due o più pescatori esercitino la pesca chi con la canna chi con la rete, la distanza tra persona e persona e tra i punti più vicini da ogni rete e ogni canna deve essere non inferiore a trenta metri.
Art. 8. Sanzioni amministrative. - Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste nell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7.
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non espressamente disciplinate dall'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, si applicano le sanzioni previste dal RD. 8 ottobre 1931, n. 1604 e dal R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e successive modificazioni.
PESCA NOTTURNA DELL'ANGUILLA
D.P.G.R. 25 febbraio 1983, n. 1861
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1861 del
25 febbraio 1983 in attuazione del 4° comma dell'Art. 16 della
Legge Regionale, è stato disciplinato l'esercizio della pesca
notturna dell'anguilla.
Tale disposizione si è resa necessaria al fine di agevolare la
cattura di tale specie e in relazione al fatto che essa si
alimenta prevalentemente di notte.
La pesca è consentita durante le ore notturne nelle acque della
Regione classificate principali e secondarie; è invece vietata
nelle acque montane di particolare pregio.
Tale pesca può essere esercitata con gli attrezzi e le modalità
seguenti: